Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza molto importante che estende il termine di prescrizione del canone RAI da cinque a dieci anni. Questa decisione, formalizzata nell’Ordinanza n. 33213 del novembre 2023, si basa sull’articolo 2946 del Codice Civile, comunemente applicato alle imposte sui redditi e all’IVA. La rilevanza di tale decisione risiede nella sua interpretazione giuridica, che definisce l’obbligazione tributaria del canone RAI come una prestazione annuale, ma con caratteristiche autonome e unitarie, non vincolate ai pagamenti precedenti.
Prescrizione canone Rai: cosa dice l’articolo 2946 del Codice Civile
Il sopraccitato articolo 2946 del Codice Civile a cui la Cassazione ha fatto riferimento nella sua sentenza n. 33213, recita testualmente quanto segue:
Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Nuovi termini di prescrizione del canone RAI: cosa dice la sentenza n. 33213
La sentenza n. 33213, emessa dalla Corte di Cassazione, stabilisce che in assenza di una normativa specifica che deroghi al termine ordinario, la riscossione del canone RAI deve seguire il medesimo termine decennale previsto per altre categorie di imposte.
La decisione della Corte di Cassazione sottolinea l’assenza di una normativa specifica riguardante il termine di prescrizione per il canone RAI. Di conseguenza, il canone RAI, essendo una tassa di possesso sul televisore per la ricezione dei programmi RAI, segue ora il termine di prescrizione decennale. Questo cambia notevolmente il panorama per i contribuenti, estendendo il periodo in cui possono essere richiesti pagamenti arretrati.
Considerazioni legali e procedurali
Il ricorrente nel caso analizzato dalla Corte aveva impugnato le cartelle di pagamento per crediti erariali e tributi locali, sollevando la questione della prescrizione. La sentenza in primo grado e l’appello successivo hanno messo in luce le sfumature legali e procedurali relative alla prescrizione, culminando con la decisione della Corte di Cassazione che ha riformulato il termine di prescrizione applicabile al canone RAI.
Questa sentenza pone le basi per una discussione più ampia sulla necessità di chiarire la normativa relativa alla prescrizione di obblighi tributari specifici come il canone RAI. Per i contribuenti e le autorità fiscali, questa decisione implica un’attenzione maggiore nella gestione e nell’applicazione dei termini di prescrizione, suggerendo la possibilità di future riforme legislative in questo ambito.
Termini di prescrizione per Irpef, Irap, IVA e imposta di registro
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni importanti riguardo al termine di prescrizione per il credito erariale associato a IRPEF, IRAP, IVA e imposta di registro. Emerge chiaramente che, salvo disposizioni specifiche, il termine applicabile è quello decennale, come delineato dall’articolo 2946 del Codice Civile che abbiamo citato testualmente in un paragrafo precedente. Questa interpretazione giuridica assume un’importanza fondamentale nell’ambito dell’imposta di registro, in particolare, dove l’articolo 78 del DPR n. 131 del 1986 viene specificamente citato.
Prescrizione canone RAI: cambiano i termini
La stessa logica si applica al canone di abbonamento alle radioaudizioni, come stabilito dal RD n. 246 del 1938. In assenza di una disposizione che indichi diversamente, il termine di prescrizione per il canone RAI è anch’esso di dieci anni. Questa decisione prende in considerazione la natura unica dell’obbligazione tributaria, caratterizzata da prestazioni annuali, ma con autonomia e unità in ogni pagamento.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio generale inerente al termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione. La scadenza di tale termine conduce unicamente all’irretrattabilità del credito, escludendo la cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Questo principio, stabilito in precedenza nella sentenza n. 23397 del 25 ottobre 2016, sottolinea che la scadenza del termine perentorio non implica automaticamente l’applicazione del termine di prescrizione decennale, a meno che non vi sia un titolo giudiziale definitivo.