Con la busta paga di dicembre 2023, è in arrivo anche la tredicesima mensilità, la “gratifica natalizia” spettante ai lavoratori alle dipendenze (oltre ai percettori di pensione). In tutto, quest’anno si calcolano 41 miliardi di euro di tredicesime mensilità, per il cui calcolo è necessario tener conto, tuttavia, dei periodi di non lavoro verificatisi durante l’anno che ne fanno diminuire l’importo. È quindi importante conoscere quali siano le assenze dal lavoro che incidono sulla tredicesima mensilità quali, ad esempio, i periodi di malattia o di infortunio, per i quali è previsto un metodo di calcolo specifico.

In tutto riceveranno la tredicesima mensilità a dicembre 2023 circa 35 milioni di lavoratori e di percettori di pensioni. Non ricevono la gratifica natalizia i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e i lavoratori autonomi.

Tredicesima 2023, quali periodi di non lavoro la fanno diminuire

Tredicesima mensilità 2023 in arrivo per 35 milioni di lavoratori alle dipendenze e percettori di pensioni durante questo mese di dicembre. In linea generale, l’importo della tredicesima è pari a una mensilità aggiuntiva di retribuzione, nel caso in cui il lavoratore abbia prestato servizio per tutto l’anno.

Diversamente, l’importo della tredicesima deve essere proporzionato per l’effettivo lavoro prestato durante l’anno. Tuttavia, vi sono particolari periodi di assenza dal lavoro che determinano la riduzione dell’importo della tredicesima mensilità, mentre alcune assenze non incidono sull’entità della gratifica natalizia.

Congedi maternità e paternità, incidono sulla gratifica natalizia?

Ad esempio, nel caso del congedo matrimoniale non si va a incidere sull’importo della tredicesima, così come nel caso delle ferie e degli altri permessi retribuiti. Non incidono sulla tredicesima anche il congedo di maternità, ovvero l’astensione dal lavoro obbligatoria, il congedo di paternità (anche in questo caso l’ex astensione facoltativa, da parte del padre o della madre, a partire dal 13 agosto 2022). Ancora, rientrano nel computo della tredicesima mensilità anche i periodi di paternità obbligatori rientranti nei 10 giorni, a decorrere dal 13 agosto dello scorso anno.

Ferie, permessi e scioperi

Non rientrano nel compiuto ai fini del calcolo della tredicesima mensilità le assenze per scioperi e per periodi di svolgimento del servizio militare, le assenze ingiustificate e le altre aspettative o permessi non retribuiti, i permessi per le malattie di figli di età al di sotto degli 8 anni e la sospensione dalla prestazione lavorativa per fatti relativi a provvedimenti disciplinari. Rientrano nel computo, invece, ai fini del calcolo della tredicesima i periodi di preavvisi non lavorati e sostituiti da indennità e i riposi giornalieri per l’allattamento.

Tredicesima 2023, il metodo di calcolo

Sui periodi di assenza a causa di malattia e di infortunio è necessario fare un ragionamento a parte per quanto riguarda il calcolo ai fini della tredicesima mensilità. Per queste ragioni di assenza dal lavoro si prevede, infatti, l’erogazione di un’indennità da parte dell’Istituto di previdenza nel caso della malattia, e dell’Inail per gli infortuni.

L’indennità sostituisce parzialmente o in toto la retribuzione dovuta dal datore di lavoro. Ma occorre far riferimento alla durata dell’assenza dal lavoro. Nel caso della malattia, ad esempio, per i primi tre giorni di assenza i lavoratori percepiscono una retribuzione piena da parte del datore di lavoro. Questo periodo di chiama “di carenza”.

Tredicesima 2023 malattia e infortunio, periodi di assenza fino a 3 giorni o superiori

Nel caso di durata del periodo di assenza per malattia dal quarto al ventesimo giorno, spetta all’Inps pagare un’indennità pari alla metà della retribuzione giornaliera. Solo se lo prevede il Ccnl, il datore di lavoro partecipa con l’altra metà spettante. Se i giorni di malattia sono più di 20, la percentuale a carico dell’Inps aumenta al 66,66 per cento e quella eventuale del datore di lavoro al 33,33%.

La quota a carico dell’Istituto di previdenza la anticipa il datore di lavoro e comprende anche la parte di tredicesima, proporzionato al periodo di assenza dal lavoro alle percentuali previste (50 o 66,66 per cento). Pertanto, nella mensilità natalizia la quota già versata va detratta al dipendente in quanto già percepita nelle mensilità nelle quali si sia verificata la malattia o l’infortunio.