Pagamento integrazione Fondo trasporto aereo: con la pubblicazione del messaggio n. 4139 del 21 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la corretta trasmissione dei dati retributivi relativi ai singoli lavoratori nel caso in cui l’elemento <ImportoAnnoMeseRif> per tutte le mensilità a partire da aprile 2022 sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

A tal proposito, i flussi retributivi che dovranno essere trasmessi all’Istituto dovranno pervenire in relazione ai mesi a partire da aprile dell’anno scorso, dal momento che si tratta del mese da cui è iniziato l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla precedente circolare n. 87 del 17 ottobre 2023 ed, in particolare, al nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del c.d. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Pagamento integrazione Fondo trasporto aereo: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione della circolare del 17 ottobre 2023 l’INPS ha chiarito ai datori di lavoro che questi ultimi dovranno inserire il valore zero nell’apposito campo del flusso Uniemens qualora i lavoratori interessati non abbiano lavorato durante il corso di un’intera mensilità.

Inoltre, la sopra citata circolare ha comunicato ai datori di lavoro interessati che il periodo di riferimento dei 12 mesi, il quale viene utilizzato ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, è considerato “mobile”.

Pertanto, nel caso in cui durante il corso dei 12 mesi precedenti alla data in cui viene presentata la domanda siano presenti delle mensilità interamente non lavorate e non retribuite, allora si dovrà guardare ancora già indietro nel tempo fino al momento in cui vengono maturati i 12 mesi retribuiti necessari.

Dopodiché, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale procederà con il calcolo della retribuzione lorda media e, successivamente, della prestazione integrativa da corrispondere.

A tal proposito, però, l’INPS ha ritenuto necessario fornire delle istruzioni in merito alla corretta gestione dell’invio dei dati retributivi che riguardano i singoli lavoratori, nel caso in cui per questi ultimi l’importo dell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> risulti pari a zero a partire dal mese di aprile 2022.

In sostanza, le istruzioni fornite da parte dell’Istituto riguardano le ipotesi di mensilità interamente non lavorate riconducibili ad uno dei seguenti eventi avvenute in seguito al mese di aprile dell’anno scorso ed entro il termine ultimo relativo alla presentazione della domanda ai fini dell’accesso alla prestazione integrativa da parte dei datori di lavoro:

In tali circostanze, nello specifico, dal momento che l’INPS ha comunicato di dover prendere in considerazione il periodo c.d. “mobile”, e dal momento che il periodo compreso tra il mese di gennaio dell’anno 2020 e il 31 marzo 2022, ovvero la data in cui è stata fissata la fine dell’emergenza epidemiologica, è stato neutralizzato dal messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, allora le retribuzioni delle quali tenere conto sono quelle precedenti al mese di gennaio 2020.

Pertanto, entro il mese di competenza di dicembre 2023 i datori di lavoro interessati dovranno modificare i dati relativi alle retribuzioni dei singoli lavoratori del mese di aprile 2022 all’interno dell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> del flusso Uniemens con quella che è stata definita dal messaggio INPS n. 1336 del 2021.

Infine, nel caso in cui tali retribuzioni siano state rideterminate dall’Autorità giudiziaria o amministrativa, allora i datori di lavoro dovranno indicare la retribuzione lorda di riferimento in questione per ogni mensilità di interesse.