Con la pubblicazione del messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE Sociale da parte dei disoccupati che hanno cessato la propria attività lavorativa in seguito ad un accordo consensuale.
A tal proposito, poi, l’Istituto ha fornito anche altri chiarimenti in merito alle causali relative alla cessazione del rapporto di lavoro che sono previste ai fini del riconoscimento del sopra citato beneficio economico da parte dei lavoratori precoci che si trovano in uno stato di disoccupazione.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
- l’art. 1, comma 311, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- l’art. 1, comma 199, lett. a), della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.
Le istruzioni dell’INPS per l’accesso dei disoccupati all’APE Sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, le ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro che consentono ai disoccupati di accedere all’APE Sociale e alla pensione anticipata destinata ai c.d. lavoratori precoci vengono definite da quanto viene disposto dall’art. 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016.
A tal proposito, mentre l’art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 ammette la risoluzione consensuale tra le causali che danno luogo all’accesso ai sopra citati benefici, l’art. 14, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, e successive modificazioni, ha disposto la sospensione durante il periodo legato alla pandemia da Covid-19 delle procedura ancora in corso, ad eccezione delle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro relative alla stipula di un accordo collettivo aziendale firmato dalle principali organizzazioni sindacali presenti a livello nazionale.
Pertanto, i lavoratori che aderiscono al predetto accordo potranno beneficiario del trattamento di disoccupazione previsto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015.
In sostanza, dunque, i lavoratori che hanno terminato la propria attività lavorativa in seguito all’accordo consensuale disciplinato dall’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, nonché dall’art. 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientrano tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro che sono valide ai fini del riconoscimento dei seguenti trattamenti previdenziali:
- l’APE Sociale;
- la pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Perciò, in seguito alla presentazione delle apposite domande per il riconoscimento di queste ultime da parte dei lavoratori che si trovano nelle condizioni che abbiamo citato durante il corso del presente articolo in oggetto, le Strutture territoriali INPS competenti hanno il compito di esaminare le istanze inviate e di riesaminare quelle che sono state respinte in precedenza.
Dopodiché, le Strutture territoriali dell’Istituto Nazionale di previdenza Sociale dovranno procedere con la richiesta di ricaricamento della domanda all’interno dell’apposito indirizzo email: [email protected].
Anche le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” sono valide per l’accesso al beneficio
In seguito all’ammissione delle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” tra le causali che consentono di accedere all’APE Sociale, l’INPS ha fornito dei chiarimenti su quanto è stato disposto dal paragrafo 9 della circolare n. 62 del 25 maggio 2022.
A tal proposito, l’Istituto ha esteso le disposizioni previste anche ai fini del riconoscimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
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