Rottamazione quater, la seconda rata risulta valida se pagata entro martedì prossimo, 5 dicembre 2023. È quanto si prevede in merito ai termini della definizione agevolata di quest’anno sulle cartelle da pagare con le agevolazioni della Rottamazione, la cui scadenza è fissata al 30 novembre per la seconda rata. In caso di mancato pagamento nei prossimi tre giorni, resuscita il debito orginario, con tutte le conseguenze del caso.
Al momento, dunque, non vi sono provvedimenti che possano far slittare questa seconda scadenza, tra le più gravose in termini di pagamento per i contribuenti che hanno partecipato alla definizione agevolata.
Rottamazione quater, seconda rata valida se pagata entro il 5 dicembre 2023
È in scadenza martedì prossimo, 5 dicembre 2023, la seconda rata dalla Rottamazione quater delle cartelle per i contribuenti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata entro li 30 giugno scorso e ricevuto risposta positiva, da parte dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ader), entro il 30 settembre. Interessati sono coloro che hanno già pagato nei termini la prima rata della Rottamazione, con data di scadenza al 31 ottobre 2023, slittata al 6 novembre scorso per i cinque giorni di tolleranza nel pagamento (più il giorno festivo del 5 novembre).
Anche per questa seconda rata della Rottamazione quater (come per tutte le successive 16 rate), si osserveranno cinque giorni di tolleranza di pagamento, ragione per la quale, da calendario, il secondo appuntamento è fissato per martedì prossimo. Chi effettuerà il versamento entro il 5 dicembre potrà ritenere valido e rispettato il piano di rate stabilito nella definizione agevolata.
Rottamazione seconda rata, quali sono le scadenze della definizione agevolata?
Si ricorda che l’intero debito del quale si parla poteva essere pagato tutto in un’unica soluzione entro la prima scadenza, ovvero entro il 6 novembre scorso. L’opzione scelta in alternativa, ovvero quella della rateizzazione, ha un piano definito di scadenze con l’addebito dei soli interessi al 2% ma solo per le scadenze successive alla prima.
Il pagamento della seconda rata rappresenta uno dei più impegnativo dell’intero piano delle rate della Rottamazione quater. Infatti, sia la prima rata che la seconda hanno un importo pari al 10% ciascuna dell’intero debito verso l’Agenzia delle entrate – Riscossione, un quinto in totale dell’intero ammontare. Le restante 16 rate hanno un importo ridotto e uguale che consentirà una più favorevole gestione nei versamenti.
Nel caso in cui non si riesca a pagare tutti i debiti presenti nella definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli strumenti per scegliere quali carichi pagare e quali no. Tutte le rate devono essere pagate entro il 28 febbraio (29 febbraio nel 2024), il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dei prossimi anni, fino all’estinzione del debito fiscale. Per tutte le scadenze sono previsti i cinque giorni di tolleranza che permettono un più agevole pagamento.
Cosa succede in caso di insufficiente, mancato o tardivo versamento della definizione agevolata 2023?
La scadenza del 30 novembre 2023 è impegnativa anche per la previsione di più scadenze ravvicinate. A fine novembre scadeva, infatti, il versamento del secondo acconto Irpef per le partite Iva, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi. Tutti, se con redditi entro i 170mila euro all’anno, potranno far slittare la scadenza del versamento (e pagare in cinque rate) al 16 gennaio 2024. In più si approssima la scadenza dell’Imu del 16 dicembre 2023.
Non pagare in tempo le rate della Rottamazione quater comporta la perdita dei vantaggi dell’intero piano di rate. La legge stabilisce che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, si decade dal piano dilazionato di pagamento degli importi dovuti, e la definizione agevolata non produce alcune effetto. In questa situazione riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei debiti fiscali rientranti nella definizione agevolata. Il primo versamento effettuato (come i versamenti già acquisiti per le prossime rate), sono considerati a titolo di acconto dei carichi fiscali e non determinano l’estinzione degli stessi. L’Agenzia delle entrate – Riscossione, dunque, proseguirà l’attività di recupero di quanto dovuto.