La marca da bollo è una tassa applicata a una varietà di documenti, tra cui fatture e ricevute fiscali. È una forma di imposta indiretta e si manifesta principalmente in due valori: 2 euro e 16 euro. Ma quali sono i casi in cui si paga? E quando va applicata la marca da bollo da 2 euro e quando quella da 16?
Cos’è la marca da bollo
La marca da bollo è una tassa applicata a documenti specifici, in particolare a quelle fatture e ricevute fiscali che non sono soggette all’IVA. Le due tipologie più comuni sono le marche da bollo da 2 e da 16 euro. La loro applicazione è regolata dal DPR 642/72 e varia a seconda del tipo di documento o transazione.
Marca da bollo: quando l’IVA non è applicabile
La marca da bollo entra in gioco principalmente in situazioni dove l’IVA non è applicabile. È una sorta di tassa alternativa, che si rende necessaria in diversi scenari fiscali. La sua applicazione è vasta e variegata, coprendo diversi ambiti della documentazione ufficiale e professionale.
Negli ultimi anni, nonostante l’assenza di cambiamenti significativi negli importi dell’imposta, c’è stata una notevole evoluzione nelle modalità di pagamento, specialmente con l’introduzione della fatturazione elettronica. Questo cambiamento ha portato alla digitalizzazione del bollo, facilitando di conseguenza i processi di pagamento e dichiarazione attraverso servizi online forniti dall’Agenzia delle Entrate.
La marca da bollo e la normativa vigente
Diverse modifiche normative, come il Decreto Fiscale 2020, il Decreto Liquidità e il Decreto Semplificazioni 2022, hanno introdotto nuove regole per l’applicazione del bollo. Queste includono variazioni nelle scadenze di pagamento basate sull’importo del bollo dovuto, rendendo il processo più flessibile e adeguato ai diversi scenari fiscali.
La Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente modificato alcune regole relative all’imposta di bollo. È quindi essenziale comprendere le nuove direttive per l’assolvimento dell’imposta su documenti cartacei, elettronici e altri documenti rilevanti ai fini fiscali. Questo include le modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni 73/2022 e dalla Circolare 22/2023 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il Codice dei contratti pubblici stabilisce nuovi criteri per determinare l’ammontare dell’imposta di bollo in base al valore del contratto, con un sistema semplificato a scaglioni.
Marca da bollo a 2 euro: quando si applica
La marca da bollo da 2 euro è richiesta per le fatture o ricevute fiscali di importo superiore a 77,47 euro che non sono soggette a IVA. Il DPR 642/72 regola l’applicazione di questa marca per diverse tipologie di fatture, tra cui quelle esenti da IVA, emesse in regimi fiscali vantaggiosi o fuori campo IVA per motivi oggettivi, soggettivi o territoriali. Tuttavia, la marca da bollo da 2 euro non è necessaria per fatture che includono IVA o per determinate operazioni specifiche.
Riepilogando, la marca da bollo da 2 euro si applica principalmente a:
- Fatture esenti da IVA.
- Documenti emessi da contribuenti in regimi fiscali agevolati (es. regime forfettario).
- Altri documenti specificati dal DPR 642/72.
Questa marca non è richiesta per fatture che includono l’IVA, a meno che la parte esente non superi i 77,47 euro.
Marca da bollo da 16 euro: casi di applicazione
Per quanto riguarda la marca da bollo da 16 euro, la sua applicazione è prevista per atti ufficiali rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, scritture private con convenzioni legali e documenti diretti agli organi amministrativi dello Stato o enti pubblici.
Riepilogando e sintetizzando, per quanto riguarda la marca da bollo da 16 euro, il suo utilizzo è obbligatorio per:
- Atti notarili o documenti ufficiali.
- Scritture private che regolano rapporti giuridici.
- Alcuni documenti amministrativi.
Questa marca non è necessaria in casi in cui l’importo sul documento è inferiore a 77,47 euro o in altre situazioni specifiche.
Cambiamenti nelle scadenze di pagamento
A partire dal 1° gennaio 2021, le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sono cambiate. Per le fatture emesse in ogni trimestre, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Ecco un riepilogo delle scadenze:
- Primo trimestre: pagamento entro il 31 maggio.
- Secondo trimestre: pagamento entro il 30 settembre.
- Terzo trimestre: pagamento entro il 30 novembre.
- Quarto trimestre: pagamento entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Modalità di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato online, tramite l’area riservata del soggetto passivo IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate o utilizzando il modello F24. I codici tributo specifici per ciascun trimestre sono forniti nelle istruzioni con la Risoluzione 42/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Dove si acquistano le marche da bollo
La marca da bollo può essere acquistata presso tabaccherie autorizzate o ricevitorie. In alcuni casi, la marca da bollo può anche essere versata in modalità telematica, specialmente nei casi di uso frequente.
Imposta di bollo assolta virtualmente
L’imposta di bollo su fatture o documenti cartacei può essere assolta virtualmente, seguendo le disposizioni del Provvedimento numero 240013/2023 e della Risoluzione numero 37/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che stabiliscono l’uso del sistema F24 ELIDE e i codici tributo specifici per il pagamento. Nei casi di contratti formalizzati o autenticati telematicamente da un pubblico ufficiale, come un notaio, l’imposta di bollo si versa tramite procedure telematiche con altri tributi, secondo le tariffe stabilite dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, il pagamento virtuale dell’imposta non è ammesso.
Marca da bollo: chi paga?
La marca da bollo cartacea e il contrassegno telematico sono a carico di chi emette la fattura, con possibilità di rivalsa.