Il campo legale in Italia ha recentemente attraversato una svolta significativa grazie all’introduzione di nuove normative che facilitano l’accesso telematico ai certificati anagrafici per gli avvocati. Questo cambiamento, formalizzato dal Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2023, rappresenta un progresso importante nel modo in cui gli avvocati interagiscono con i sistemi anagrafici nazionali, migliorando l’efficienza e la sicurezza del loro lavoro.

Accesso telematico per gli avvocati ai certificati anagrafici

Il Decreto Viminale del 6 ottobre 2023 ha introdotto un sistema innovativo attraverso il quale gli avvocati possono richiedere certificati anagrafici in maniera telematica tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Questa procedura semplificata consente agli avvocati di ottenere facilmente documenti cruciali come certificati di nascita, matrimonio, stato civile, famiglia, convivenza, unione civile, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, e di residenza AIRE.

I vantaggi del sistema telematico

L’accesso telematico offre numerosi vantaggi:

  • Efficienza migliorata: riduzione dei tempi di attesa per la ricezione dei certificati.
  • Rispetto della privacy: tutela dei dati personali nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati.
  • Esenzione dall’imposta di bollo: i certificati richiesti per fini professionali sono esenti dall’imposta di bollo.
  • Limite di richieste: ogni avvocato può richiedere fino a 30 certificati al giorno, garantendo un accesso equo e limitando abusi del sistema.

Il sistema prevede procedure di verifica semestrali per assicurare la legittimità delle richieste. Queste verifiche sono condotte dall’ANPR e coinvolgono il Consiglio Nazionale Forense (CNF), assicurando che l’uso del sistema sia conforme ai requisiti legali.

Certificati anagrafici per avvocati: accesso separato dai cittadini

L’ANPR svolge un ruolo fondamentale nell’implementazione del nuovo sistema, confermando l’iscrizione degli avvocati all’Albo e fornisce loro l’accesso ai servizi telematici. Il sito web dell’ANPR offre un’area dedicata agli avvocati, separata da quella pubblica per i cittadini, dove possono richiedere i certificati necessari.

Trattamento dei dati personali

Gli avvocati sono considerati autonomi titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei certificati rilasciati dall’ANPR. Devono aderire alle regole deontologiche stabilite dal Garante Privacy, garantendo un uso responsabile e sicuro dei dati.

Certificati anagrafici avvocati: procedura accesso telematico

Gli avvocati, per accedere ai servizi anagrafici offerti dall’ANPR, devono prima autenticarsi sul sito www.anagrafenazionale.interno.it. Questo processo richiede credenziali di sicurezza di livello 2, come la Carta d’Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o lo SPID livello 2. Questa autenticazione garantisce la sicurezza e l’affidabilità delle operazioni.

L’ANPR esegue quindi una verifica dell’iscrizione dell’avvocato nell’albo professionale, come previsto dall’art. 15 della legge n. 247 del 2012. In questa fase, l’avvocato deve fornire gli elementi identificativi del soggetto per il quale si richiede il certificato, come il codice fiscale o i dati anagrafici di base.

Tipologie di certificati e modalità di richiesta

L’ANPR offre agli avvocati la possibilità di richiedere una vasta gamma di certificati anagrafici, tra cui quelli di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza (inclusa quella AIRE), stato civile, famiglia, convivenza e unione civile. Questa varietà consente agli avvocati di accedere a tutte le informazioni necessarie per il loro lavoro legale.

Gli avvocati possono richiedere fino a 30 certificati al giorno, ognuno dei quali viene immediatamente reso disponibile sul sito web di ANPR una volta confermato. È necessario dichiarare sotto responsabilità penale e disciplinare la finalità legale dell’utilizzo del certificato, scegliendo tra uso notifica, uso stragiudiziale o uso in giudizio.

Esenzione dall’imposta di bollo

I certificati richiesti sono esenti dall’imposta di bollo, come stabilito dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. L’eliminazione del costo dell’imposta di bollo riduce i costi per gli avvocati, rendendo il servizio più conveniente.

Gli avvocati, in qualità di autonomi titolari del trattamento, gestiscono i dati personali contenuti nei certificati anagrafici. Questo deve avvenire nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, assicurando la massima protezione delle informazioni sensibili.