Bonus gasolio autotrasportatori: con la pubblicazione della risoluzione n. 63/E del 24 novembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato in seguito all’acquisto di gasolio durante il corso del primo trimestre dell’anno 2022 che viene impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti di imposta.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 14, comma 1, lett. a), primo e secondo periodo, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022.

Bonus gasolio autotrasportatori: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta in caso di acquisto per i veicoli di categoria euro 5 o superiore

Al fine di fornire un sostegno alle imprese che hanno la propria sede legale oppure una stabile organizzazione in Italia e che esercitato l’attività di trasporto disciplinata dall’art. 24 ter, comma 2, lett. a), n. 2, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposta sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995), è stato introdotto un apposito credito di imposta.

Tale credito di imposta, nello specifico, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, è stato istituito dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 14, comma 1, lett. a), primo e secondo periodo, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022.

La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere utilizzata entro il 31 dicembre 2023 attraverso le modalità che sono definite dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in merito, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dunque, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus gasolio autotrasportatori all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7056“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese esercenti attività di trasporto delle merci in conto proprio (art. 14, comma 1, lett. a), primo e secondo periodo, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere, per l’appunto, utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso per l’acquisto di gasolio, che viene impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, durante il corso del primo trimestre dell’anno 2022, deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” oppure all’interno della colonna “Importi a debito versati“, nel caso in cui il sostituto di imposta debba procedere al riversamento dell’agevolazione economica stessa.

Dopodiché:

  • il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato l’acquisto di gasolio, nel formato “00MM”;
  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno in cui è stato effettuato il pagamento, nel formato “AAAA”.