Frodi IVA: con la pubblicazione del decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 257 del 3 novembre 2023, è stata data attuazione al contenute della direttiva dell’Unione Europea (UE) n. 284 del 2020, la quale è stata adottata il 18 febbraio 2020 da parte del Consiglio UE e la quale ha apportato delle modifiche a quanto era stato precedentemente disposto dalla direttiva 2006/112/CE.

Il provvedimento in questione, nello specifico, è entrato in vigore a partire dal 18 novembre 2023 e prevede l’introduzione di alcuni obblighi a partire dal 1° gennaio 2024 per quanto riguarda i prestatori di servizi di pagamento ai fini del contrasto di eventuali frodi IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

Pertanto, a partire dal prossimo anno tutti gli organismi che sono disciplinati dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 11 del 2020 hanno l’obbligo di rispettare le nuove regole anti evasione fiscale, nonché di conservare tutti i dati in merito agli acquisti transfrontalieri relativi ad ogni trimestre che sono stati effettuati dai medesimi.

Dopodiché, sempre con l’obiettivo di impedire eventuali frodi IVA per quanto riguarda le vendite di beni o di servizi che vengono effettuate nei confronti di consumatori che sono localizzati all’interno di Stati membri dell’Unione Europea differenti rispetto a quelli in cui è localizzato il venditore, è stato introdotto l’obbligo di invio dei sopra citati dati all’Agenzia delle Entrate.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda le misure che sono state introdotte ai fini del contrasto di eventuali frodi IVA, nonché quali sono le sanzioni che possono essere applicate ai prestatori di servizi di pagamento che non rispettano gli obblighi in questione.

Frodi IVA: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la conservazione e l’invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere da parte dei prestatori di servizi di pagamento

Le misure che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo hanno lo scopo di contrastare le potenziali frodi IVA che possono essere messe in atto durante il corso dell’esecuzione di vendite transfrontaliere di beni e servizi ai consumatori finali di altri Paesi membri dell’Unione Europea, in particolar modo per quanto riguarda le operazioni che vengono effettuate nel commercio elettronico.

L’obbligo di conservare tutti i dati degli acquisti transfrontalieri relativi ad ogni trimestre e di inviare questi ultimi all’Agenzia delle Entrate si applica esclusivamente nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento interessato abbia fornito i propri beni o servizi a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario durante il corso del trimestre di riferimento.

Dopo che tali informazioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria procederà con l’inserimento delle stesse all’interno dell’apposito sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop), in modo che possa essere effettuato un incrocio di tutti i dati che sono presenti al suo interno al fine di contrastare le eventuali frodi IVA.

Pertanto, sono state apportate delle modifiche al contenuto della normativa relativa al decreto IVA dall’art. 40 ter, il quale considera transfrontaliera l’operazione in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE), mentre il beneficiario è localizzato:

  • in un altro Stato membro dell’UE;
  • in un territorio terzo;
  • in un Paese terzo.

I soggetti che sono interessati dai nuovi obblighi introdotti, invece, in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 2, lett. h septies), del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono coloro che offrono servizi di pagamento che consentono di:

  • depositare il denaro contante all’interno di un apposito conto di pagamento;
  • effettuare un prelievo;
  • effettuare un trasferimento di un fondo;
  • effettuare un addebito;
  • effettuare un bonifico;
  • ecc…

Per quanto riguarda i dati che devono essere conservati, infine, l’art. 40 sexies della normativa attualmente vigente in materia specifica che bisogna custodirli per almeno 3 anni e che bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • il BIC;
  • la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale nazionale del beneficiario;
  • l’IBAN;
  • i dettagli del pagamento.

Sanzioni

Ecco quali sono le sanzioni che possono essere applicate ai prestatori di servizi di pagamento:

  • in caso di violazione degli obblighi di conservazione dei dati, le sanzioni sono quelle previste dall’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
  • in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati, le sanzioni sono quelle previste dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.