Acconto IRPEF: novità sulla proroga e rateizzazione 2024. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 31/E-pdf, ha annunciato la proroga del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro.

Le recenti novità riguardano la proroga della data di versamento del secondo acconto e la possibilità di rateizzare l’importo. Vediamo insieme le nuove disposizioni normative previste per l’acconto IRPEF.

Acconto IRPEF: novità sulla proroga e rateizzazione

Per il 2023, in particolare per quanto riguarda il secondo acconto IRPEF, la scadenza del 30 novembre è stata posticipata al 16 gennaio 2024. Si tratta di una recente novità comunicata dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 31/E-pdf pubblicata il 9 novembre 2023.

In merito, l’articolo 4 del decreto legge del 18 ottobre 2023, n. 145, recita:

“Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Chi deve pagare il secondo acconto IRPEF?

Secondo le disposizioni normative, le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno prodotto un fatturato non superiore a 170 mila euro possono rateizzare il secondo acconto IRPEF in massimo cinque mensilità. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga della scadenza del 30 novembre slittata al 16 gennaio 2024.

Quando si paga l’acconto IRPEF 2024?

Le persone fisiche titolari di partita IVA possono regolarizzare la seconda rata dell’acconto IRPEF entro il 16 gennaio 2024, utilizzando i seguenti tributi:

  • secondo Acconto IRPEF codice tributo 4034;
  • secondo Acconto imposta sostitutiva per il Regime di Vantaggio codice tributo 1794;
  • secondo Acconto imposta sostitutiva per il Regime Forfettario codice tributo 1791.

Perché devo pagare l’acconto IRPEF?

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.

Acconto IRPEF: proroga, rateizzazione, scadenze e interessi

Per gli esclusi dalla proroga resta il versamento ordinario al 30 novembre.

In base alle disposizioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, è operativa la proroga dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023).

Nel differimento del versamento del secondo acconto non rientrano i contributi previdenziali e assistenziali; pertanto il termine ordinariamente di versamento resta fissato al 30 novembre 2023.

Inoltre, resta la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di gennaio 2024, con rispettiva scadenza del giorno 16 di ogni mese.

Pertanto, la somma dovuta per il secondo acconto calcolato in base alla dichiarazione dei redditi, ripartito in cinque rate di pari importo, scade nelle seguenti date:

  • 16 gennaio 2024;
  • 16 febbraio 2024;
  • 16 marzo 2024;
  • 16 aprile 2024;
  • 16 maggio 2024.

È importante sottolineare che sulle rate successive alla prima vengono applicati degli interessi (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per maggiori dettagli, si consiglia la consultazione della circolare n. 31/E-pdf dell’Agenzia delle Entrate.