Sulla remissione in bonis del sisma bonus da effettuarsi entro giovedì prossimo, 30 novembre 2023, arrivano nuove indicazioni dall’Agenzia delle entrate in merito a chi debba pagare la sanzione e all’importo della stessa. I chiarimenti riguardano in particolare la remissione in bonis relativa all’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio di sisma. In altre parole, la remissione in questi casi si concretizza principalmente nella presentazione del cosiddetto “allegato B” su immobili legati alla compravendita agevolata dal sisma bonus acquisti.
L’Agenzia delle entrate è intervenuta nei giorni scorsi con l’interpello numero 467 del 2023, appena pubblicato sul portale istituzionale. Nella richiesta di chiarimento dell’amministrazione finanziaria, gli istanti (un’impresa e un contribuente privato) hanno presentato il caso di un sisma bonus acquisti relativo a un complesso oggetto di compravendita e non a un singolo appartamento.
Remissione in bonis sisma bonus entro il 30 novembre 2023, nuove indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul pagamento sanzione
Alcune indicazioni sulla remissione in bonis a pochi giorni dalla scadenza del 30 novembre 2023 sui lavori agevolati mediante i bonus edilizi arrivano dall’Agenzia delle entrate che ha risposto a un interpello di due istanti in merito a un caso di compravendita di immobili agevolata mediante il sisma bonus. In particolare, l’agevolazione sulla riduzione del rischio sismico e la presentazione dell’asseverazione di efficacia dei lavori (l’allegato B), sono oggetto di remissione in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta.
In tal caso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che basta il pagamento di un’unica sanzione per tutto il complesso di immobili ceduti per essere in regola. Pertanto, il versamento della sanzione di 250 euro effettuato dall’impresa di costruzioni (e non da chi compri gli immobili), si ritiene sufficiente ai fini della remissioni in bonis di fine anno.
Remissione in bonis sisma bonus 2023, quale agevolazione è prevista?
Il caso presentato all’Agenzia delle entrate nei giorni scorsi è quello di un’impresa di costruzioni che, mediante utilizzo del sisma bonus, ha provveduto a demolire e a ricostruire un complesso di edifici. Da questa operazione ne è generata l’agevolazione in sisma bonus che consente di sfruttare il vantaggio del 75 o dell’85 per cento, a seconda delle classi di miglioramento del rischio energetico. Questo tipo di bonus rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024 e, nel prossimo anno, potrà garantire una percentuale più elevata dell’agevolazione del superbonus che scenderà dal 90% al 70% sui nuovi cantieri.
A chi spetta pagare la sanzione di 250 euro?
Nello specifico dell’interpello, l’impresa di costruzioni non aveva depositato l’allegato B di asseverazione dei lavori in sisma bonus per certificare la riduzione del rischio sismico, adempimento ritenuto essenziale per poter ottenere il bonus. A tal proposito, la stessa impresa di costruzioni, insieme al contribuente privato, ha presentato richiesta di delucidazioni all’Agenzia delle entrate, mediante lo strumento dell’interpello.
In casi come questi, il decreto legge numero 11 del 17 febbraio 2023 ha previsto che la situazione possa essere sanata mediante presentazione della pratica di remissione in bonis, chiarendo che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale si dovrà esercitare la detrazione della prima quota del bonus stesso. Mentre, nel caso di applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta, l’adempimento deve essere effettuato prima di comunicare l’utilizzo di una delle due opzioni.
Sanzione unica per sanare l’allegato B
Pertanto, nel caso analizzato, l’Agenzia delle entrate chiarisce che – non essendoci responsabilità solidale – il pagamento della sanzione si impone al soggetto responsabile di presentare tempestivamente l’allegato B, ovvero l’impresa di costruzioni e non i compratori degli appartamenti.
Tuttavia, l’informazione maggiormente importante è quella secondo la quale, in queste situazioni, la sanzione non si moltiplica per tutti i compratori e l’impresa di costruzione, ma occorre pagare una sola volta i 250 euro per sanare la situazione dell’intero complesso immobiliare.