Dipendenti pubblici gestione separata: con la pubblicazione della circolare n. 92 del 17 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornito le istruzioni per quanto riguarda la sospensione dei termini di prescrizione relativi ai contributi che sono dovuti alla previdenza e all’assistenza sociale.

Pertanto, l’Istituto ha comunicato l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 della sopra citata contribuzione, la quale deve essere versata da parte delle pubbliche amministrazioni a:

  • la Gestione dipendenti pubblici, relativamente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018;
  • la Gestione separata.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle pubbliche amministrazioni che sono disciplinate dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, alla Gestione separata di cui all’art. 2, commi 26 e ss., della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

La circolare in oggetto, inoltre, comunica anche quella che è la normativa in materia di sanzioni civili alla quale ci si deve attenere in seguito alla sospensione prevista fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei contributi INPS e INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) obbligatori, ovvero le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Dipendenti pubblici gestione separata: ecco quali sono le pubbliche amministrazioni interessate dalla sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei contributi INPS e INAIL obbligatori

Ecco qui di seguito le pubbliche amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che sono interessate alle disposizioni di cui all’art. 9, commi 3 e 4, del decreto legge n. 228 del 2021, nonché delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 198 del 2022:

  • le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado (anche le Accademie e i Conservatori statali) e le istituzioni educative;
  • le aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi:
    • gli enti di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975;
    • gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni;
    • i consigli e collegi nazionali;
    • gli enti di ricerca e sperimentazione;
  • le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie che sono disciplinate dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  • le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le aziende sanitarie ospedaliere e tutte le altre strutture sanitarie che si basano su un’apposita legge regionale e che operano nell’ambito dei compiti di organizzazione del SSN;
  • gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) che sono state istituite da parte delle Regioni in seguito all’apposito processo che è stato avviato dalle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 328 dell’8 novembre 2000 e all’interno del decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001;
  • la Banca d’Italia (BdI), la CONSOB e le Autorità indipendenti;
  • le Università non statali.

Sono esclusi dalla sopra citata normativa i seguenti datori di lavoro privati:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • gli enti trasformati in società di persone o di capitali;
  • gli ex IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • i consorzi di bonifica;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.