Rottamazione quater – ufficio tributi art. 19 Dpr 602/73. L’ufficio tributi applica il debito comprensivo di interessi, sanzioni e aggio nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato la prima o unica rata in scadenza al 31 ottobre 2023. Premesso che si tratta di un cerchio di ritorno al contribuente, raccontato più volte da Tag24.it.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una singola rata della Definizione agevolata quater, porta alla decadenza del diritto alla misura agevolativa. Ora, venendo giù il primo mattone, inevitabilmente cadrà l’intero castello.

Pertanto, perito il termine del tradizionale periodo di tolleranza previsto in cinque giorni a partire dalla data di scadenza fissata dalla legge, che nel caso della prima rata cadeva il 6 novembre 2023, si perdono i vantaggi accordati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione dopo l’adesione alla Rottamazione quater con relativa conferma di accoglimento della pratica. Vediamo insieme cosa cambia per chi non ha pagato e cosa prevedono le condizioni dell’articolo 19 del Dpr 602/73.

Rottamazione quater – ufficio tributi art. 19 Dpr 602/73

La crisi italiana affonda le radici in profondità; ancora una volta le famiglie si scoprono fragili e soprattutto prive di liquidità. Al di là delle cause di chi ha prodotto più danni dalla pandemia alla crisi energetica, oltre al perdurare del conflitto russo-ucraino, a cui si è aggiunto il conflitto israelo-palestinese, resta il problema di non riuscire a pagare diverse spese quotidiane, incluso mutui e debiti esattoriali.

 Diverse circostanze hanno portato alcuni contribuenti a saltare la scadenza della Rottamazione quater, fissata al 6 novembre 2023 (termine perentorio). Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è posta nella condizione di avviare azioni cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) e azioni esecutive (pignoramenti).

Chi ha pagato e regolarizzato la prima scadenza della Rottamazione quater può continuare a godere dei benefici della misura, allineandosi con le restanti rate. Tuttavia, chi non ha regolarizzato tale pagamento potrà presentare un’istanza all’ufficio tributi secondo le disposizioni normative contenute nell’articolo 19 del Dpr 602/73.

Chi decade dalla Rottamazione quater può rateizzare?

Nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia pagato la prima o unica rata della Rottamazione quater e decada dal diritto della Definizione agevolata, il debito viene ridimensionato, comprensivo di interessi, sanzioni e aggio. In questo caso, il contribuente può richiedere all’ufficio tributi un dilazionamento di pagamento del debito residuo, secondo le regole ordinarie.

Si tratta di una novità rispetto alla Rottamazione ter, presentata dall’Agenzia delle Entrate durante i quesiti di Telefisco 2023.

Il riferimento normativo cade sull’articolo 19 del Dpr 602/1973, che recita:

 “L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

Come rinunciare alla rottamazione quater?

 I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater non possono ritirare la domanda, rinunciando ai benefici della misura agevolativa. Possono pagare le rate della Definizione agevolata concordate con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione o decadere dal beneficio per omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle rate della Rottamazione quater.

Tuttavia, è importante sottolineare che in questi casi, la Riscossione procede al recupero delle somme iscritte a ruolo, comprensive di interessi, sanzioni e aggio.

 Ufficio tributi: decadenza Rottamazione quater cosa fare?

 Il contribuente che intende sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione può rateizzare l’intero debito iscritto a ruolo, presentando un’istanza ordinaria di rateizzazione secondo le disposizioni presenti nell’articolo 19 del Dpr 602/1973, che recita:

“A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia’ iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.