Primi quesiti relativi alle nuove classi di concorso nella scuola, utili per i concorsi pubblici e le immissioni in ruolo, ma anche per i trasferimenti e le relative graduatorie di appartenenza degli aspiranti insegnanti. Le nuove classi di concorso non entreranno in vigore da subito. Il prossimo concorso nella scuola, infatti, dovrà essere portato a termine con i titoli che sono in vigore al giorno d’oggi.
Pertanto, gli accorpamenti delle classi di concorso non avranno effetti fin da subito, nelle prossime selezioni di aspiranti docenti. Sono queste le novità più importante nelle procedure scolastiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica di riforma delle classi di concorso.
Nuove classi di concorso scuola, quando entreranno in vigore? L’accorpamento amplia anche le graduatorie
Arriva la riforma delle classi di concorso per i docenti di scuola, utili per la candidatura nelle materie scolastiche ai concorsi, ma anche per le assunzioni dei docenti, i trasferimenti e le graduatorie di appartenenza di chi aspiri a insegnare. Gli accorpamenti delle classi di concorso ci saranno ma non saranno in vigore fin da subito. Nel prossimo concorso scuola si utilizzeranno le vecchie classi di concorso. E, dunque, saranno validi i titoli valevoli al giorno d’oggi.
Si ricorda che il bando relativo al concorso straordinario ter nella scuola, riservato ai docenti precari e agli insegnanti abilitati, dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale entro la fine di questo mese di novembre. Inoltre, la presentazione delle candidatura alle procedure selettive dovrebbe riguardare il mese di dicembre. Per il prossimo concorso, i posti messi a disposizione superano la quota di 30mila, ma il ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe riuscire a inserire oltre 14mila posti che residuano dalle operazioni di immissioni in ruolo della scorsa estate.
Nuove classi concorso scuola, esempio di accorpamento
Tuttavia, nel futuro, l’accorpamento produrrà delle modifiche importanti. Ad esempio, chi si candidi per la classe di concorso A 12, relativa alle discipline letterarie nelle scuole superiori, con l’unione con la classe di concorso A 22, comprendente le materie di Italiano, Storia e Geografia nelle scuole medie, avrà la possibilità di entrare in entrambe le graduatorie. E, dunque, di avere maggiori opportunità in ambito di immissione in ruolo nella scuola. Non solo, perché i docenti andranno a coprire con maggiore efficacia i buchi di insegnamento presenti nella scuola, diminuendo anche le situazioni di precariato.
Ulteriori novità della riforma delle classi di concorso
Tra gli argomenti trattati dal decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) di riforma delle classi di concorso, i trasferimenti avranno procedure simili a quelle ad oggi in vigore. L’insegnante, infatti, avrà la possibilità di poter scegliere le preferenze in maniera ben distinta tra gli istituti del primo ciclo rispetto a quelli del secondo ciclo.
Oltre al nuovo corso relativo alle classi di concorso per quanto attiene alle materie di candidatura per le selezioni, le relative graduatorie degli aspiranti docenti e le procedure per i trasferimenti, il decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) esprime anche delle novità per quanto concerne i docenti soprannumerari o, eventualmente, in esubero proprio in conseguenza delle operazioni di accorpamento delle classi di concorso.
Docenti soprannumerari, mantenimento dei titoli e dei crediti
Gli insegnanti interessati a queste procedure, nel caso di utilizzi per essere in soprannumero in odine di scuola inferiore, dovrà essere garantita, in ogni modo, il trattamento economico e giuridico riservato al ruolo di appartenenza.
Un ulteriore approfondimento in merito alla riforma delle classi di concorso dei docenti di scuola, riguarda il mantenimento dei titoli e dei crediti dei quali gli insegnanti sono già in possesso nel mento in cui entrerà in vigore il nuovo decreto di riforma. Il provvedimento avrà effetto, infatti, solo per gli aspiranti insegnanti che conseguiranno la laure in un momento susseguente all’entrata in vigore della riforma stessa delle classi di concorso.