Fondo riscossione tributi erariali: con la pubblicazione del messaggio n. 4045 del 15 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda le nuove regole che sono state introdotte in merito all’adeguamento del c.d. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale dei lavoratori che si occupano del servizio relativo alla riscossione dei tributi erariali.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 14 settembre 2023, il quale ha apportato delle modifiche alla vecchia normativa relativa all’art. 26, comma 7 bis, e all’art. 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il sopra citato Fondo riscossione tributi erariali ed, in particolare, alle conseguenze che hanno portato gli adeguamenti che sono stati operati da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Fondo riscossione tributi erariali: le istruzioni INPS sull’adeguamento della normativa alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 14 settembre 2023, il quale è stato emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2023, ha apportato delle novità alla normativa vigente fino a quel momento in materia di Fondo riscossione tributi erariali.
Nello specifico, il sopra citato provvedimento interministeriale ha adeguato le disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 148 del 2015 alla nuova normativa che è stata introdotta per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
A tal proposito, dunque, il decreto interministeriale in oggetto ha recepito quanto è stato disposto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), e successive modificazioni, ed è andato a fornire delle nuove regole per quanto riguarda la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Inoltre, il provvedimento adottato da parte del MLPS, di concerto con il MEF, ha dato attuazione anche a quanto è emerso in seguito all’accordo collettivo che è stato firmato il 29 dicembre 2022 dalle seguenti istituzioni ed organizzazioni sindacali:
- l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- Equitalia Giustizia S.p.A.;
- la FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani);
- la FIRST/CISL (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario – Confederazione italiana sindacati lavoratori);
- la FISAC/CGIL (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito – Confederazione Generale Italiana del Lavoro);
- la UILCA (Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni);
- la UNISIN (Unità Sindacale FALCRI SILCEA SINFUB).
Il sopra citato provvedimento, inoltre, recepisce anche il contenuto del successivo accordo collettivo che è stato sottoscritto il 4 aprile 2023 tra SO.G.E.T. S.p.A. (Societa di Gestione Entrate e Tributi) e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL.
In considerazione di quanto è stato previsto in materia, dunque, l’INPS ha comunicato che a partire dal 27 ottobre 2023 le domande di assegno di integrazione salariale, che vengono richieste a causa della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa successivamente al 12 ottobre 2023, faranno riferimento alle nuove regole introdotte.
L’Istituto si riserva di fornire successivamente ulteriori istruzioni inerenti il nuovo provvedimento del 14 settembre 2023.