Sul secondo acconto di novembre 2023, il cui pagamento è in scadenza alla fine di questo mese, le partite Iva, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono versare subito quanto dovuto, rimandarne il pagamento eventualmente pagando anche a rate, oppure compensare. Si tratta di tre possibilità individuate per i lavoratori autonomi che, tuttavia, necessitano di una verifica dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione di pagamento e alle condizioni da applicare per i pagamenti stessi.
Rimandare il pagamento a gennaio 2024 ed eventualmente rateizzarlo è una novità di quest’anno e che varrà solo per la scadenza del secondo acconto del 30 novembre 2023. Di solito, l’acconto di novembre costituisce la base per calcolare i reddito presunto e imponibile di fine anno.
Secondo acconto novembre 2023 partite Iva: pagare subito, rimandare con rateizzazione o compensare
Una buona parte di lavoratori autonomi, partite Iva e liberi professionisti avrà la possibilità di scegliere di rimandare il pagamento del secondo acconto in scadenza al 30 novembre 2023 a gennaio 2024. Si tratta della scadenza del 16 gennaio prossimo, con possibilità versare tutto l’acconto in un’unica soluzione oppure rateizzarne l’importo in cinque rate mensili, sempre scadenti il giorno 16 del mese, da gennaio a maggio 2024. In caso di pagamento a rate è da considerarsi un tasso di interesse del 4 per cento.
Per poter avere questa possibilità è necessario che il totale dei ricavi conseguiti nell’anno 2022 sia non eccedente i 170mila euro. Il rimando e la rateizzazione del secondo acconto non è possibile per i contributi previdenziali e ai lavoratori autonomi senza partita Iva. I collaboratori familiari dovranno versare a novembre diversamente dal loro datore di lavoro, ad esempio.
Secondo acconto novembre 2023, chi non può rimandare la scadenza al 16 gennaio 2024
Non hanno la possibilità di rinvio della scadenza e di rateizzazione i soci delle società di persone (o di uno studio) che non abbiano un’attività individuale. Invece, i soci con posizione individuale possono rimandare il versamento della seconda rata purché il tetto dei compensi non superi i 170mila euro.
Si ricorda che i titolari di imprese familiari e coniugali possono rinviare il pagamento. Possono rinviare anche i contribuenti che non hanno pagato il primo acconto perché erano ammessi al pagamento, in un’unica soluzione, a fine novembre.
Cosa avviene se si hanno due attività autonome?
Tra le eccezioni di pagamento o meno del secondo acconto del 30 novembre a gennaio 2024 vi è quello di chi abbia più di un’attività autonoma, con codici Ateco differenti. In tal caso è necessario far riferimento al totale di compensi e dei ricavi e verificare che tale cifra rientri nei 170mila euro di tetto massimo. La stessa procedura è prevista per chi eserciti attività di impresa e, in contemporanea, un lavoro autonomo.
La persona fisica che eserciti un’attività agricola può rinviare il pagamento del secondo acconto se, nel 2022, era anche titolare di reddito d’impresa. Nel caso in cui non si paghi l’acconto dovuto entro la scadenza del 30 novembre 2023 è prevista la sanzione del 30% e gli interessi al tasso legale del 5%, a decorrere dalla scadenza di fine mese.
Compensazione dei crediti per bonus edilizi e superbonus
L’alternativa percorribile al pagamento del secondo acconto di novembre 2023 delle partite Iva è quella della compensazione dei crediti, qualora detenuti. Si possono compensare, ad esempio, i crediti maturati da imprese e liberi professionisti per interventi edilizi su immobili agevolati dai bonus o dal superbonus.
A sua volta, l’alternativa alla compensazione dei bonus edilizi, è la facoltà di rateizzazione in 10 rate costanti dei crediti derivanti dai lavori edili, non più utilizzabili come sconto in fattura o cessione dei crediti d’imposta ai sensi di quanto prevede il decreto 11 del 2023.