Cumulo pensioni con lavoro autonomo: con la pubblicazione del messaggio n. 4043 del 15 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’individuazione dei pensionati che hanno l’obbligo di inviare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo che hanno conseguito durante il corso dell’anno 2022.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 10 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992.
Cumulo pensioni con lavoro autonomo: ecco quali sono i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti durante il corso dell’anno 2022
Attraverso la pubblicazione dell’art. 10 del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, è stato introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Il quarto comma, poi, prevede tale divieto per alcune tipologie di pensionati e dispone per questi ultimi l’obbligo di trasmettere la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo che si riferiscono al periodo di imposta precedente all’Ente erogatore della pensione.
La sopra citata comunicazione, nello specifico, deve essere inviata nella stessa scadenza che risulta prevista per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
In particolare, dunque, i redditi da lavoro autonomo che sono stati conseguiti dai pensionati che sono soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i medesimi, durante l’anno 2022, devono essere comunicati attraverso l’invio di un’apposita dichiarazione entro il termine del 30 novembre 2023, ovvero la stessa data di scadenza che risulta prevista per la trasmissione della dichiarazione dei redditi tramite l’apposito modello Redditi PF relativo al periodo di imposta 2022.
A tal proposito, quindi, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito ai pensionati per i quali è previsto tale obbligo dichiarativo.
Cumulo pensioni con lavoro autonomo: ecco quali sono i pensionati che sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti durante il corso dell’anno 2022
Ecco qui di seguito i soggetti che sono esclusi dall’obbligo di invio della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2022, dal momento che sono soggetti al divieto di cumulo della pensione con i medesimi:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) dei lavoratori dipendenti o delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) dei lavoratori dipendenti o delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Ecco quali sono i pensionati che hanno l’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti durante il corso dell’anno 2022
I pensionati che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo sono esonerati dall’obbligo di invio della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo relativi al periodo di imposta 2022 entro il 30 novembre 2023, ma, a tal proposito, sono previste alcune eccezioni.
Nello specifico, quindi, ecco qui sotto quali sono le situazioni particolari che prevedono l’obbligo dichiarativo in oggetto:
- i casi previsti dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992;
- i casi previsti dall’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992;
- i casi previsti dall’art. 82, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (c.d. Testo unico degli Enti locali – TUEL);
- i casi previsti dal paragrafo 2.1 della circolare n. 58 del 10 marzo 1998 e dal paragrafo 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003;
- i casi previsti dall’art. 86 della legge n. 342 del 21 novembre 2000;
- i casi previsti dall’art. 24 della legge n. 222 del 20 maggio 1985.