Bonus edilizi, i contribuenti sono alle prese con le scelte di fine anno e, in particolare, su come passare da un’agevolazione a un’altra oppure su come sostituire il superbonus che, nel 2024, scenderà al 70% o, in alcuni casi, non sarà più utilizzabile. Si potrà transitare da un’agevolazione a un’altra rispettando il tetto massimo di beneficio e distinguendone le spese. Andando nel dettaglio, il superbonus terminerà il 31 dicembre 2023 per le villette e le altre unità autonome e indipendenti. I proprietari, dunque, dovranno necessariamente optare per un altro bonus che possa agevolare le spese da sostenere dal 1° gennaio 2024.
In altri casi, come per i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazioni dei condomini, il 1° gennaio prossimo sarà la data di abbattimento dell’agevolazione che passerà dal 90% (o, addirittura, dal 110%), al 70%. I contribuenti dovranno chiedersi, in questi come in altri casi in cui si valuti esclusivamente la convenienza della misura, come agevolare i pagamenti del prossimo anno per i lavori che risulteranno ancora in corso di esecuzione.
Bonus edilizi, come passare da un’agevolazione all’altra nel 2024 per sostituire il superbonus
Come passare da un bonus per lavori edilizi a un altro nel prossimo anno, considerando anche la fine di validità del superbonus per le villette e le unità indipendenti e il dimezzamento della percentuale di agevolazione per i condomini? La prima considerazione che bisogna fare riguarda le villette. Chi ha fatto effettuare lavori in superbonus 110% (o del 90% se iniziati dal 1° gennaio 2023), nel 2024 si ritroverà a dover scegliere un altro bonus per agevolare le future spese, dato il termine del superbonus per queste unità immobiliari.
La scelta, quindi, dovrà essere fatta su altri bonus cosiddetti “ordinari”, tra il sisma bonus, l’eco bonus e il bonus ristrutturazione. Nel caso in cui si optasse per uno di questi tre bonus, è necessario avvalersi dell’agevolazione nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa di riferimento.
Bonus edilizi, come sostituire il superbonus per villette e condomini
Il passaggio dal superbonus (sia nella versione delle villette che dei condomini) al sisma bonus dovrà tener conto di ciò che prevede la normativa. Nel caso delle villette il passaggio è pressoché obbligato, essendo prevista la fine del superbonus per le unità indipendenti. Qualche dubbio persiste, invece, per i lavori in superbonus nei casi in cui, anche nel 2024, sarà prevista questa agevolazione. Si potrà continuare a utilizzare il superbonus nel prossimo anno sui condomini, ma a una percentuale dimezzata del 70%. Tanto è vero che, per alcuni lavori, diventerà più conveniente il bonus ordinario. Nel caso del sisma bonus o dell’eco bonus si può arrivare a una percentuale di agevolazione dell’85%, purché si migliori il rischio sismico di due classi.
In casi come questo, l’Agenzia delle entrate – come ribadito nelle circolari 17/E del 2023 e 23/E del 2022 – ha affermato che, laddove sia possibile utilizzare il superbonus, non si possa ripiegare sui bonus ordinari. Il problema, quindi, non si pone per le villette che rimarranno orfane del superbonus, ma per i condomini, i cui lavori saranno agevolati al 70% nel 2024, in misura inferiore ai bonus ordinari.
Agevolazioni, lavori in sismabonus ed ecobonus
Ci sarebbe una lettura delle indicazioni dell’Agenzia delle entrate più permissiva nel passaggio a un bonus più conveniente. L’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, al comma 4, lascerebbe intendere che il passaggio al superbonus per i lavori è obbligatorio quando la percentuale di agevolazione appaia migliorativa (rispetto ai bonus ordinari).
Verificandosi il contrario nel 2024, la norma potrebbe essere interpretata anche nella possibilità di scelta, offerta al committente dei lavori, di valutare quale soluzione sia la più conveniente.
Il caso del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Un’altra questione nel passaggio da un bonus a un altro per avori edilizi, investe direttamente l’arco temporale di agevolazione. È necessario lasciar terminare i lavori agevolati da un bonus per accedere al bonus successivo. L’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello numero 292 del 2023, indica l’interpretazione di questa norma nel senso che il passaggio da un intervento a un altro deve riguardare la distinzione delle spese dell’uno e dell’altro bonus. Pertanto, in base all’anno in cui siano sostenute, è necessario distinguere le spese di un bonus (ad esempio, sisma) da un altro (che, nel nuovo anno, potrebbero essere quelle sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche).
A ciascun bonus viene dunque riconosciuto un tetto integrale di spese che risolverebbe anche il dubbio circa i limiti di detrazione di un bonus utilizzato nel 2023 con il limite di spese di un’agevolazione che si utilizzerà, per il medesimo immobile, nel 2024. Nell’ambito dello stesso intervento, agendo con la distinzione delle spese, si possono avere differenti tetti di spesa da agevolare in maniera diversa.