Qual è il prelievo fiscale sui buoni fruttiferi postali? Scopriamo quali sono le regole da seguire in merito alla tassazione dei buoni fruttiferi postali.

I buoni fruttiferi postali sono strumenti di investimento offerti dal gruppo postale, che consentono ai risparmiatori di beneficiare di un rendimento. I rendimenti derivanti dai titoli fruttiferi postali sono soggetti a tassazione ai sensi del Decreto Legislativo n.239 dell’anno 1996.

Scopriamo come funziona la tassazione dei buoni fruttiferi postali, quando si paga l’imposta di bollo e a quanto ammonta l’imposta di successione.

Buoni fruttiferi postali: a quanto ammonta il prelievo fiscale?

Il prelievo fiscale dei buoni fruttiferi postali avviene attraverso l’applicazione di un’imposta del 12,5% sugli interessi maturati con cadenza annuale. L’imposta viene trattenuta dal gruppo postale e viene versata direttamente all’Agenzia delle Entrate.

È rilevante notare che l’imposta sostitutiva viene computata sul rendimento dei titoli fruttiferi postali, ovvero sull’ammontare degli interessi maturati. A differenza degli altri strumenti finanziari per i quali l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 26%, l’investimento in titoli fruttiferi postali risulta più conveniente dal punto di vista fiscale. Tale beneficio si estende anche ai titoli statali italiani.

Buoni fruttiferi postali: regime di esenzione fiscale

Per i buoni fruttiferi postali esiste un regime di esenzione fiscale: determinate categorie di contribuenti possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sostitutiva. Il regime di esenzione si applica a coloro che risiedono all’estero in uno Stato che assicura uno scambio di informazioni con l’Italia.

Per beneficiare dell’esenzione fiscale è necessario essere residenti all’estero: l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 239 dell’anno 1996 prevede la non imponibilità per i premi, gli interessi e per gli altri frutti dei titoli obbligazionari.

Nel caso in cui un titolo fruttifero postale sia cointestato con un soggetto residente, gli interessi dei buoni fruttiferi postali non beneficiano di esenzione. L’applicazione dell’esenzione richiede un iter formale e l’ottenimento di un’apposita documentazione, che attesti la residenza fiscale all’estero.

Buoni fruttiferi postali: quando si paga l’imposta di bollo?

Per i buoni fruttiferi postali l’imposta di bollo rappresenta un onere fiscale addizionale. Le normative sull’imposta di bollo sui conti correnti, prodotti finanziari e titoli sono stabilite dall’articolo 19 del Decreto legge n. 201 dell’anno 2011.

A partire dall’anno 2014 l’imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali è pari a 34,20 euro è stata eliminata. In sostituzione è stata introdotta un’imposta pari al due per mille dell’importo investito, che viene applicata sulla somma detenuta come investimento superiore alla soglia di esenzione di 5mila euro.

È importante notare che questo tetto tiene conto della somma totale dei buoni fruttiferi accumulati. L’imposta di bollo si computa alla fine dell’anno e viene addebitata alla chiusura del rapporto e una volta l’anno.

Buoni fruttiferi postali: come non pagare l’imposta di bollo?

Cassa Depositi e Prestiti e il gruppo postale hanno chiarito che, a partire dal primo gennaio 2019, sui titoli cartacei e su quelli dematerializzati si debba pagare l’imposta di bollo sulla sommatoria del valore di rimborso di tutti i buoni.

L’imposta di bollo computata sul valore di 6mila euro sarà di dodici euro e verrà corrisposta insieme alle notifiche periodiche inviate con cadenza annuale.

Buoni fruttiferi postali: l’imposta di successione

I titoli fruttiferi postali non sono cedibili, eccetto il trasferimento per successione per causa di decesso del detentore del titolo. Gli eredi hanno diritto di chiedere il rimborso dei buoni fruttiferi postali.