Lavoratori marittimi INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 4010 del 14 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ulteriori istruzioni per quanto riguarda gli adempimenti a carico del lavoratore in costanza dell’evento di malattia indennizzato.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dal Coordinamento Generale Medico Legale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 10, comma 3, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013.
Il messaggio dell’Istituto in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle disposizioni che sono state pubblicate sempre da parte dell’INPS con la precedente circolare n. 179 del 23 dicembre 2013.
Lavoratori marittimi INPS: ecco quali sono le modalità e le tempistiche per l’invio della certificazione di malattia
Con il messaggio al quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l’estensione anche alla categoria dei lavoratori marittimi delle disposizioni relative all’invio della certificazione di malattia.
Quest’ultima, nello specifico, in base a quanto viene disposto dal precedente messaggio n. 897 del 2 marzo 2023, prevede la trasmissione della medesima esclusivamente con modalità telematiche, a meno che non si presentino delle circostanze del tutto eccezionali che prevedono l’invio anche della certificazione di malattia in modalità cartacea.
Per quanto riguarda le tempistiche in merito alla trasmissione della sopra citata certificazione all’INPS, è previsto per il lavoratore l’obbligo di invio entro il termine di due giorni dalla data in cui viene rilasciato il certificato stesso, in modo da evitare che l’indennità non venga riconosciuta da parte dell’Istituto.
L’importanza della compilazione dell’indirizzo di reperibilità per poter effettuare le visite mediche domiciliari di controllo
Per quanto riguarda la compilazione della certificazione di malattia da parte dei lavoratori marittimi interessati, l’INPS ha il compito di effettuare le verifiche in merito alla correttezza dei dati relativi all’indirizzo di reperibilità.
A tal proposito, infatti, l’indirizzo di reperibilità è un elemento di fondamentale importanza al fine di permettere all’Istituto di effettuare le visite mediche domiciliari di controllo.
Pertanto, i lavoratori interessati hanno il dovere di inserire e di aggiornare in maniera costante e tempestiva le informazioni per quanto riguarda il proprio indirizzo di reperibilità durante il corso dell’intero periodo in cui si verifica lo stato di malattia.
Tali variazioni, nello specifico, possono essere comunicate attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online denominato “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il quale è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’INPS.
I soggetti interessati, in particolare, dovranno recarsi presso la home page del Portale web dell’Istituto, selezionare le voci “Lavoro“, “Malattia” e “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, per poi utilizzare il medesimo servizio online previa autenticazione all’interno della propria area riservata mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Ad ogni modo, nel caso in cui si presentino delle particolari esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, sussiste l’obbligo per i lavoratori marittimi di inviare la comunicazione in oggetto alla Struttura territoriale INPS di competenza.
La trasmissione, in particolare, deve avvenire attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- posta elettronica ordinaria (email) al seguente indirizzo: medicolegale.nomesede@inps.it;
- Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164.
Per quanto riguarda le visite mediche di controllo che vengono effettuate in uno Stato estero, invece, l’INPS ricorda che le istruzioni operative alle quali ci si deve attenere sono quelle che sono state fornite mediante la pubblicazione della precedente circolare n. 87 del 2 luglio 2010.