Il voucher del lavoro occasionale dei settori alberghiero e della ristorazione è compatibile con l’indennità di disoccupazione Naspi e Dis Coll. La conferma arriva direttamente dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenuta nel Question time della Camera in merito all’indirizzo dei voucher. La risposta della ministra si è resa quanto mai indispensabile proprio per i dubbi sorti sulla questione, soprattutto dopo le indicazioni, arrivate direttamente dall’Inps per le categorie di lavoratori agricoli sullo stesso quesito.

Pertanto, chi percepisce l’indennità di disoccupazione può anche aspirare a compensi per lavori occasionali perché la fruizione di Naspi o Dis Coll e voucher sono compatibili. Risulta allargato l’ambito di applicazione di questa compatibilità. Dopo i lavoratori del settore agricolo, la cui riprova è arrivata una decina di giorni fa dell’Istituto di previdenza, arriva anche la conferma per gli stagionali impiegati nel settore alberghiero, della ristorazione, del comparto Horeca (industria alberghiera) e della cura della persona.

Voucher lavoro occasionale alberghiero e ristorazione compatibile con indennità disoccupazione: ultime novità dal ministero Lavoro

Indennità di disoccupazione Naspi o Dis Coll e compenso per lavoro occasionale sono compatibili. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, rispondendo al Question time in Parlamento, in merito alla questione già oggetto di chiarimenti da parte dell’Inps per quanto riguarda i lavoratori del settore agricolo. La questione chiesta alla ministra riguarda i lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione, i quali quindi potranno svolgere un lavoro meramente occasionale ed essere pagati con i voucher anche se fruiscono dell’indennità di disoccupazione.

A tal proposito, si ricorda che la legge di Bilancio dell’anno in corso ha previsto l’erogazione dei voucher, potenziandoli, mediante l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale (PrestO) e consentendo il loro utilizzo dal 1° gennaio 2023 nei settori agricoli, dell’industria alberghiera (Horeca) e della cura della persona.

Voucher compatibile indennità disoccupazione, quali sono le condizioni dei lavoratori stagionali?

Il voucher ha valore di 12,41 euro al lordo per ogni ora di lavoro, corrispondenti a 9 euro netti, con un tetto di reddito di 10.000 euro all’anno per i lavoratori (o di 15.000 euro lordi all’anno per i lavoratori stagionali impiegati nei settori termali, fieristici, di eventi e parchi di divertimento).

Gli interroganti alla Camera hanno specificato che l’Istituto di previdenza avesse fornito indicazioni circa la cumulabilità dei voucher nel settore dell’agricoltura per i prestatori di lavoro occasionale fruitori anche dell’indennità di disoccupazione. Proprio il perimetro di intervento dell’Inps, circoscritto ai lavoratori del settore agricolo, aveva sollevato più di un dubbio. Questioni che, adesso, risultano chiare anche per i lavoratori stagionali dei settori diversi da quello agricolo per i quali vige la cumulabilità di indennità e voucher.

Copertura assicurativa, contributiva e mantenimento Naspi Dis Call del buono

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha chiarito anche altri aspetti relativi al lavoro stagionale e occasionale. Infatti, la ministra ha reso noto che, dai dati dell’Inps, risulta che il valore medio della durata giornaliera di una prestazione occasionale è di 6,94 ore.

L’utilizzo dei voucher è stato finora particolarmente intenso nel settore alberghiero, dove l’Inps calcola 113.866 ore lavorate e un importo pagato di oltre 1,1 milioni di euro. Nel settore della ristorazione, le ore lavorate sono state in totale 1.241 per un importo pagato di 13.000 euro.

Citando questi dati, quindi, la ministra Marina Elvira Calderone ha detto che non vi è stato un abuso nell’utilizzo dei voucher nei settori indicati, ma che per le ore coperte dal buono i lavoratori ottengono anche la copertura assicurativa dell’Inail, la contribuzione ai fini previdenziali e il mantenimento dell’indennità della disoccupazione per continuare a fruirne.