Casa occupata dagli estranei, come muoversi nei primi momenti dell’occupazione abusiva. Da tempo si cercano soluzioni al problema degli abusivi che occupano le abitazioni, tagliando fuori i proprietari o coloro che possiedono un titolo per rimanere nell’alloggio. Questioni della massima priorità che dovrebbero essere risolte nell’immediato; tuttavia, spesso la procedura e lunga e sofferta, e qualcuno pensa di farla franca, mentre si assiste al fallimento del sistema.
Premesso che spesso corrono le notizie di case occupate abusivamente da estranei, di proprietari esclusi dalla disponibilità delle proprie cose senza motivo. La precipitosa corsa ad accaparrarsi l’alloggio mentre l’avente diritto si trova al lavoro o in ospedale è una pratica sempre più utilizzata, senza considerare che l’irrompente (occupante) alla fine viene cacciato dalle autorità. Vediamo cosa fare se la casa viene occupata da estranei.
Casa occupata da estranei
Alla fine, il pericolo è dietro l’angolo. Gli effetti giuridici di questa nuova tenenza, che emerge sempre di più nei fatti di cronaca, portano all’applicazione delle disposizioni normative in materia civile e penale.
Chi occupa abusivamente un appartamento è punibile con una condanna da 1 a 3 anni e una sanzione che oscilla da 103 a 1.032 euro. La condanna viene può lievitare fino a 4 anni con una sanzione di circa 2.064 euro, se ad agire è stato un soggetto armato o più di cinque persone.
È indispensabile esporre querela presso la stazione dei carabinieri. Tuttavia, se il reato è aggravato, la querela passa d’ufficio.
Il proprietario della casa occupata da estranei può richiedere anche il risarcimento del danno in sede civile.
Come sgomberare una casa occupata?
In base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 1168 del Codice civile, anche coloro che non risultano proprietari dell’appartamento, come ad esempio gli inquilini, possono rivolgervi al Tribunale di appartenenza per avviare una procedura di reintegrazione, denominata “azione di spoglio”.
Nello specifico, l’articolo 1168 del Codice civile, recita:
“Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
Cosa fare?
L’occupazione abusiva è un reato perseguibile per legge. Pertanto, in presenza di una situazione di occupazione abusiva, è importante recarsi presso il più vicino commissariato di Polizia o stazione dei Carabinieri per sporgere una querela, nella quale si chiede l’avvio del procedimento penale a carico degli occupanti abusivi.
Si tratta dell’avvio della procedura necessaria per i successivi passaggi, ma non risolutiva, in quanto la denuncia – querela non permette alla Forse dell’ordine di liberare l’immobile dagli estranei.
Il primo passo per la liberazione della casa occupata dagli estranei resta la richiesta al giudice di essere reintegrati immediatamente nel possesso dell’abitazione oggetto di occupazione abusiva da parte di un terzo che, con condotta illegittima, si è appropriato dell’abitazione e delle proprie cose.
In alternativa, è possibile avviare un procedimento di rivendicazione dimostrando la prova della proprietà, come rogito notarile, contratto di donazione e altri documenti, della casa occupata illegittimamente.
Quanto tempo ci vuole per liberare una casa occupata?
Sarà cura del giudice adottare i procedimenti idonei all’attuazione del provvedimento, procedendo alla liberazione della casa, anche con il rilascio forzato dell’immobile avvalendosi dell’ausilio della Forza pubblica.
In base alle disposizioni contenute nel Codice civile, i proprietari possono rivendicare l’immobile promuovendo il diritto sull’immobile occupato da estranei. Nel merito, l’articolo 948 del Codice civile, recita:
“Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
Quando non è reato occupare una casa?
Secondo la sentenza penale della Suprema Corte di Cassazione n. 46054/2021, non è punibile per legge l’occupazione senza titolo di una casa popolare, a condizione che l’abusivo abbia compiuto l’atto per garantire un tetto ai propri figli.
In conclusione, l’occupazione abusiva di una casa da estranei richiede una procedura legale per liberarla. Dalla querela al giudizio, con una azione forzata. Le condizioni potrebbero cambiare se la casa occupata rientra tra quelle di edilizia popolare.