Apprendistato professionalizzante sportivo: con la pubblicazione della circolare n. 91 del 10 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda gli obblighi informativi e contributivi che devono essere rispettati in seguito all’assunzione dei lavoratori sportivi con un contratto di apprendistato professionalizzante che hanno come obiettivo finale quello di ultimare la formazione di sportivi professionisti.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 154, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).
Tale normativa, nello specifico, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2022 la possibilità per le società e per le associazioni sportive professionistiche di assumere dei lavoratori sportivi, che hanno un’età compresa tra i 18 e i 23 anni, con un contratto di apprendistato professionalizzante.
Apprendistato professionalizzante sportivo: i chiarimenti dell’INPS sulla disciplina in materia di assunzioni dei lavoratori nel settore sportivo professionistico
Dopo aver ripreso tutte le disposizioni legislative che regolano il contratto di apprendistato professionalizzante sportivo, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda il regime contributivo e la misura della contribuzione che può essere applicata nelle tipologie di assunzione in oggetto nel settore sportivo professionistico.
A tal proposito, per quanto riguarda le tutele che vengono riconosciute nei confronti dei lavoratori che vengono assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante dalle società e dalle associazioni che operano all’interno del settore sportivo professionistico, ecco qui di seguito le tutele assicurative obbligatorie che sono previste in base a quanto viene disposto dall’art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2015:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
La contribuzione obbligatoria per i lavoratori è pari al 5,84% della retribuzione imponibile.
Per quanto riguarda gli obblighi contributivi che devono essere rispettati da parte dei datori di lavoro che decidono di assumere un lavoratore sportivo con un contratto di apprendistato professionalizzante, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ripreso le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 773, primo periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
Tali disposizioni, nello specifico, prevedono il pagamento di un’aliquota contributiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutta la durata del periodo di formazione in essere.
All’aliquota contributiva, poi, bisogna aggiungere anche il versamento dei seguenti contributi da parte delle società e delle associazioni sportive professionistiche:
- l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), la quale ha un importo pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 2, comma 36, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, di cui lo 0,30% viene versato a titolo di contributo integrativo per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo addizionale, il quale ha un importo pari all’1,40% della retribuzione imponibile, in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, ed esclusivamente in caso di assunzione con un contratto di lavoro che non sia a tempo indeterminato.
Infine, l’INPS chiarisce che i datori di lavoro devono versare anche il contributo ordinario, afferente al FIS (Fondo di integrazione salariale), di importo pari a:
- lo 0,50% nel caso in cui le società o le associazioni interessate abbiano all’interno del proprio organico un massimo di 5 dipendenti;
- lo 0,80% nel caso in cui le società o le associazioni interessate abbiano all’interno del proprio organico un minimo di 5 dipendenti.
I datori di lavoro che sono inquadrati con C.S.C. 1.18.08, invece, non hanno l’obbligo di versare i contributi per quanto riguarda la CIGS (cassa integrazione straordinaria).