Ancora una manciata di giorni alla scadenza del 30 novembre 2023 della cessione dei crediti d’imposta e degli sconti su bonus edilizi e superbonus con al remissione in bonis. Sono tre le opzioni alle quali i committenti dei lavori possono accedere, secondo quanto prevedono l’articolo 2 del decreto legge numero 16 del 2012 e gli articoli 2 ter e 2 quinquies del decreto legge 11 del 2023, il provvedimento che ha bloccato la circolazione dei crediti a partire dal 17 febbraio scorso.
I committenti possono ancora ricorrere alla remissione in bonis ordinaria, a quella tardiva e, infine, alle agevolazioni relative alle asseverazioni antisismiche del sismabonus nelle versioni acquisti e super.
Cessione crediti e sconti su bonus edilizi e superbonus entro il 30 novembre 2023: ecco le tre opzioni
Scadrà il 30 novembre 2023 la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis per la cessione dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi, rimasti incagliati dalla normativa che ne ha limitato la circolazione. In particolare, si distingue una prima situazione nella quale si trovino i committenti dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico nella quale il soggetto abbia tenuto un comportamento “coerente” con l’esercizio dell’opzione.
In altre parole, il committente – entro la scadenza originaria del 31 marzo 2023 di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione scelta, ovvero di cessione del credito o di sconto in fattura – aveva già predisposto l’asseverazione Enea la cui trasmissione, tuttavia, sia avvenuta tardivamente ed ora sia sanabile con la remissione in bonis. L’Agenzia delle entrate ha trattato la questione nella circolare numero 17/E del 2023, a pagina 13.
In questa situazione, il committente è già arrivato a un accordo di cessione del credito con la banca o con un privato. L’accordo può essere testimoniato anche da una fattura. Non essendosi concretizzata la comunicazione, il committente può, entro il 30 novembre prossimo, adempiere nei confronti dell’Agenzia delle entrate, previo pagamento della sanzione di 250 euro.
Cessione crediti sconti 2023, come sanare la situazione entro fine novembre
La seconda situazione della remissione in bonis è quella per la quale, entro lo scorso 31 marzo, il committente non aveva raggiunto l’accordo di cessione. Le spese relative alla cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura sono quelle relative all’anno 2022. Si possono far rientrare in questa remissione anche le rate residue delle spese sostenute negli anni precedenti (2020 e 2021).
Vendita bonus edilizi, cosa fare se la cessione arriva in ritardo?
L’accordo, nel caso sia avvenuto in data successiva (esclusa la cessione verso i privati, ma solo verso i soggetti a regime controllato quali istituti bancari, assicurativi e intermediari finanziari), può procedere alla comunicazione entro fine mese, pagando la sanzione di 250 euro.
In alternativa si può procedere, per le spese sostenute nel 2022, alla detrazione fiscale in dieci anni a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2024 sull’anno di imposta del 2023, purché il contribuente non abbia indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi l’opzione della detrazione fiscale in quattro anni.
Opzione del sisma bonus per omesso o ritardo di asseverazione
Infine, l’ultima opzione riguarda i lavori per ridurre il rischio sismico degli immobili, con il sisma bonus nelle versioni acquisti e super. Chi ha omesso o presentato in ritardo l’asseverazione stessa, può sanare la situazione entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro.
Rimane il dubbio su chi debba pagare la sanzione nel caso del sisma bonus acquisti, se il costruttore nel caso di tardiva comunicazione o l’acquirente, che gode dell’agevolazione dei bonus edilizi. La scadenza della comunicazione, in caso di opzione, favorisce chi può effettuare la comunicazione stessa anche in ritardo. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta numero 332 del 2023.