Come evitare il pignoramento dell’eredità futura se un fratello ha debiti con il fisco? Nella divisione del patrimonio ereditario, è (quasi) sempre importante avere un piano ‘B’ per essere pronti a tutto, nel caso in cui uno degli eredi abbia debiti con il fisco o altri creditori.
Sono molte le domande ricevute che sollevano il problema del pignoramento dell’eredità di uno degli eredi. Molti sono preoccupati che, pignorando la quota dell’erede insolvente, possano intaccare parte del patrimonio per intero.
Non sono rare le situazioni in cui si verifica il pignoramento della casa lasciata in eredità dal padre ai figli, seguito dalla vendita all’asta dell’immobile e dalla liquidazione delle quote agli eredi. Il pignoramento dell’eredità futura potrebbe essere minato dai debiti di un solo erede.
Pignoramento eredità futura
In questo articolo proveremo a fare un po’ di chiarezza sull’accettazione dell’eredità. La prima lezione ci porta allo strumento che determina il diritto all’eredità, più precisamente, ci si riferisce alla propria quota di eredità che può essere attaccata dai creditori.
L’effetto dell’accettazione dell’eredità potrebbe colpire il patrimonio ereditato. In sostanza, attraverso l’accettazione in forma espressa o tacita, l’erede acquisisce i diritti all’eredità.
L’articolo 470 del codice civile, recita:
“L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario. L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore”.
Dall’accettazione parte la determinazione del ruolo di ‘qualità di erede‘; pertanto, subentra nell’asse ereditario acquisendo anche tutte le partite attive e passive in capo al de cuius.
Alla fine, in presenza di un erede insolvente, il rischio di pignoramento costituisce una pressione sul patrimonio ereditato.
D’altronde, l’accettazione è un atto irrevocabile, irripetibile, e oltre alla responsabilità dei propri debiti, si aggiunge anche quella del defunto, producendo quindi conseguenze sia sul piano giuridico che fiscale.
Come proteggere l’eredità dai creditori?
Il legislatore ha previsto anche la rinuncia all’eredità, ovvero assumere la posizione giuridica di non subentrare nell’asse ereditario del de cuius.
Questo diritto prevede la forma espressa con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi a un notaio o presso la cancelleria del tribunale.
Quando i creditori possono impugnare la rinuncia all’eredità?
Secondo il codice civile, l’impugnazione della rinunzia all’eredità può avvenire, a condizione che siano presenti elementi di violenza o dolo.
L’impugnazione può essere esercitata entro un termine di prescrizione di cinque anni. Nello specifico, l’articolo 526 del codice civile recita:
“La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo”.
Accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consiste nel mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.
Nel merito, l‘articolo 490 del codice civile spiega l’effetto del beneficio d’inventario sull’asse ereditario. In particolare, questa procedura consente all’erede di ereditare le quote attive del patrimonio e, nello stesso tempo, di rispondere ai debiti del de cuius esclusivamente con la rispettiva quota di eredità, preservando il proprio patrimonio.
Nello specifico, i punti salienti del suddetto articolo sono così racchiusi:
- “l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
- l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario o vi rinunzi”.
In sostanza, l’erede accetta l’eredità solo se questa è idonea a soddisfare i crediti del defunto. Questo diritto prevede la forma espressa con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi a un notaio o presso la cancelleria del tribunale da presentare entro un massimo di 10 giorni dalla conoscenza del patrimonio ereditato.
L’erede che intende procedere con la forma dell’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario deve stilare un inventario delle attività e passività del patrimonio del de cuius, da depositare presso il tribunale nel termine di 30 giorni dall’accettazione.
Pignoramento eredità futura: quando si può pignorare la propria quota dell’eredità
Come spiegato precedentemente, dall’accettazione dell’eredità scaturiscono diverse conseguenze sull’asse ereditario, con l’obbligo di rispondere delle passività lasciate dal defunto con la quota ereditaria.
Il pignoramento può essere avviato dopo la procedura di accettazione dell’eredità e solo in presenza di un atto certificato, come ad esempio una sentenza di condanna o un titolo esecutivo nei confronti del defunto.
Il creditore deve attendere l’accettazione dell’eredità e poi procedere con il pignoramento della quota spettante all’erede fino al soddisfacimento del proprio credito. In sintesi, rientrano nell’eredità i diritti patrimoniali assoluti, come ad esempio la proprietà degli immobili.
Tuttavia, è bene notare che secondo la legge nell’asse ereditario rientrano anche contratti e obbligazioni. La presenza di eventuali rapporti non patrimoniali si estinguono con la scomparsa del defunto.
È importante sottolineare che, riguardo al rifiuto all’accettazione, i creditori possono impugnare la rinuncia all’eredità. Nel merito, l‘articolo 524 del codice civile recita:“
“Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia”.