Cassa integrazione alluvione: con la pubblicazione del messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la presentazione delle domande che sono necessarie ai fini dell’accesso alla CIG.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle disposizioni legislative che regolano l’accesso ai seguenti trattamenti di integrazione salariale:

  • la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria);
  • l’assegno di integrazione salariale, il quale viene riconosciuto dai seguenti Fondi:
    • il Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
    • i Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati da quanto viene disposto all’interno dell’art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per evento oggettivamente non evitabile (EONE);
  • la CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai dell’Agricoltura), che viene disciplinata da quanto viene disposto all’interno dell’art. 8 della legge n. 457 del 1972.

Cassa integrazione alluvione Toscana: le istruzioni INPS per la presentazione delle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha fornito dei chiarimenti ai datori di lavoro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono abbattuti recentemente in Toscana, ai fini della presentazione delle domande relative alla sospensione oppure alla riduzione dell’attività lavorativa in quelle specifiche giornate con eventi meteorologici avversi.

In particolare, i datori di lavoro interessati devono inserire all’interno dell’istanza l’apposita causale denominata “Incendi – crolli – alluvioni”, le quali fanno riferimento al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Queste causali, nello specifico, possiedono le seguenti caratteristiche:

  • non c’è bisogno che il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo minimo di 30 giorni presso l’unità produttiva per quale il datore di lavoro richiede la CIGO o l’assegno di integrazione salariale;
  • il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale;
  • la domanda può essere inviata entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificata l’alluvione, ovvero entro il 31 dicembre 2023;
  • l’informativa sindacale non è preventiva e, pertanto, basta comunicare le cause che hanno portato alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo in cui viene richiesta la concessione della CIGO o dell’assegno di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali), alla RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali che sono più rappresentative a livello nazionale.

L’INPS comunica che bisogna allegare un’apposita relazione tecnica alla domanda di accesso alla CIGO e all’assegno di integrazione salariale, in cui devono essere specificati i seguenti aspetti:

  • la tipologia di attività lavorativa;
  • le modalità attraverso le quali l’alluvione ha influito sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Qualora, poi, l’attività lavorativa non possa essere ripresa una volta terminati gli eventi meteorologici avversi, allora i datori di lavoro potranno inserire la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità all’interno della domanda di CIGO e assegno di integrazione salariale.

In allegato dovranno essere inviati il verbale oppure le attestazioni delle Autorità competenti che siano idonee ad accertare l’impraticabilità di svolgere l’attività lavorativa.

Le istruzioni INPS per la presentazione delle domande di CISOA da parte dei datori di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

I datori di lavoro agricoli, che hanno subito la sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’alluvione in Toscana, dovranno inserire la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01” all’interno della domanda per l’accesso alla CISOA.

In caso di riduzione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto, invece, i datori di lavoro dovranno inserire la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.