In arrivo, dal 1° gennaio 2024, il credito d’imposta della Zona unica speciale (Zes) per le imprese situate nelle regioni del Sud Italia. Le modalità di applicazione degli incentivi sono contenute nel decreto legge “Sud” che, agli articoli dal 9 al 17 del Capo III, prevede la concessione dei contributi a favore delle imprese per acquisti legati ai beni strumentali.

In particolare, l’articolo 16 del decreto legge stabilisce la possibilità di ottenere un incentivo, nella formula del credito di imposta, per poter acquistare i beni strumentali di attività produttive già esistenti o da impiantare nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Tra gli acquisti ammissibili vi sono anche i terreni e gli immobili che, tuttavia, non devono costituire un investimento superiore al 50 per cento rispetto al progetto complessivo.

Chi riceva gli incentivi, in ogni caso, deve porre particolare attenzione sugli aiuti ottenuti rispetto ai tempi: l’incentivo, infatti, può richiedere la riduzione oppure la rideterminazione in base all’entrata in funzione o a operazioni di vendita o dismissione.

Credito d’imposta Zes 2024, quando bisogna restituire o rideterminare l’importo ottenuto come incentivo

Arriva dal 1° gennaio 2024 la possibilità di ottenere incentivi nella formula di credito d’imposta per effettuare investimenti in beni strumentali nella Zona unica speciale (Zes), a vantaggio delle imprese con sede nelle regioni del Sud Italia. A tal proposito, è da menzionare che l’articolo 16 del Capo III, del decreto legge “Sud”, prevede che l’incentivo possa essere richiesto per agevolare l’acquisto di beni strumentali all’attività produttiva, includendo anche i contratti di locazione finanziaria. Inoltre, l’acquisizione può riguardare anche terreni e immobili, purché il valore non superi la metà del valore dell’investimento complessivo.

Tra le imprese che possono ottenere i contributi, sono escluse le aziende che operano nei settori della corbonifera, della siderurgia e della lignite, oltre a quelle dei settori dei trasporti, dell’energia, della banda larga, del credit, della finanza e delle assicurazioni. Grazie all’incentivo, si può ottenere il credito d’imposta dal 15 al 60 per cento del costo complessivo dei beni oggetto di agevolazione.

La forbice degli importi ha un valore minimo di 200.000 euro fino a 100 milioni di euro. La misura dell’incentivo varia a seconda delle dimensioni delle aziende richiedenti, secondo i valori determinati nella Carta degli aiuti del periodo 2022-2027.

Credito d’imposta Zes 2024, per cosa si possono richiedere gli incentivi?

Le imprese beneficiarie degli incentivi sotto forma di credito d’imposta devono prestare attenzione alle tempistiche nelle quali mettere in funzione i beni strumentali acquisiti mediante le agevolazioni, oppure alle operazioni di vendita o di dismissione. Infatti, l’incentivo potrebbe andar perso o essere rideterminato, almeno per la parte che riguardi detti beni.

Nello specifico, nel caso in cui i beni rientranti nell’agevolazione dovessero entrare in funzione dopo il termine del secondo periodo d’imposta susseguente a quello nel quale sia avvenuto l’acquisto, il credito d’imposta verrebbe rideterminato andando a escludere gli investimenti relativi al costo dei beni entrati in funzione in ritardo (o non ancora entrati in funzione).

Casi di non utilizzo, vendita o dismissione dei beni oggetto di incentivo

Un ulteriore caso di rideterminazione o di perdita dell’incentivo legato alla Zona unica speciale (Zes) riguarda il quinto periodo di imposta susseguente a quello di acquisizione agevolata del bene strumentale stesso.

In particolare, nel caso in cui entro il quinto periodo d’imposta non sia avvenuta la messa in funzione del bene, oppure il bene sia stato già dismesso, ceduto a terzi, destinato a utilizzi estranei rispetto all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive differenti da quelle per le quali si era fatta domanda di incentivo, il relativo credito di imposta dovrà essere rideterminato mediante la sottrazione dell’agevolazione destinata al costo dei beni anzidetti.

La restituzione del credito d’imposta per il valore corrispondente deve avvenire tramite versamento da eseguirsi entro la scadenza fissata per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si siano verificate le ipotesi sopra descritte.