Rinvio secondo acconto 2023: con la pubblicazione della circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato all’interno del proprio sito web ufficiale il rinvio per quanto riguarda il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4 del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023.

Rinvio secondo acconto 2023: ecco quali sono i chiarimenti che sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate

In base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 4 del decreto legge che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, ovvero il c.d. decreto Anticipi, per il solo anno 2023 i soggetti che sono titolari di partita IVA e che dichiarano dei ricavi e dei compensi di importo pari o inferiore a 170.000 euro sono obbligati a versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

Questo ammontare, nello specifico, non comprende i contributi INPS e INAIL e può essere versato anche in forma rateale, suddividendo le somme dovute in 5 rate dello stesso importo e pagando le stesse entro il 16 di ogni mese a partire da gennaio.

Così facendo, dunque, la normativa attualmente vigente in materia introduce la proroga per il pagamento della seconda rata di acconto, dovuta in base a quanto emerge in seguito alla presentazione del modello Redditi PF 2023.

A tal proposito, poi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alle partite IVA dei chiarimenti per quanto riguarda l’applicazione di questo rinvio, specificando quelli che sono i soggetti beneficiari e quelli che sono i soggetti esclusi dalla proroga in oggetto.

Rinvio per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi: a chi è destinato l’esonero previsto per il 2023? Ecco quali sono i soggetti beneficiari della proroga

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono beneficiare del rinvio dei termini per quanto riguarda il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi:

  • le persone fisiche che sono titolari di partita IVA;
  • le persone fisiche che hanno dichiarato, relativamente al periodo di imposta 2022 e tramite la presentazione del modello Redditi PF 2023, il conseguimento di ricavi e di compensi, derivanti da un’attività di impresa oppure da un’attività di lavoro autonomo, per un importo pari o inferiore a 170.000 euro.

In sostanza, quindi, sono destinatari della proroga in oggetto gli imprenditori individuali, anche se gestiscono e sono titolari di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale, e i lavoratori autonomi.

Pertanto, tutti i sopra citati soggetti non avranno l’obbligo di versare il secondo acconto delle imposte sui redditi nel mese di novembre 2023.

Soggetti esclusi dalla proroga dei termini per il pagamento delle somme dovute

In base a quanto viene definito dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto Anticipi, dunque, sono esclusi dal rinvio in questione i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche che non sono titolari di partita IVA, come ad esempio i soci di società di persone o di società di capitali ai quali vengono imputati i redditi in base al principio di trasparenza e in base a quanto viene disposto all’interno degli artt. 5 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
  • le persone fisiche che sono titolari di partita IVA, ma che hanno dichiarato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 un ammontare di ricavi o compensi superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio:
    • le società di capitali;
    • gli enti non commerciali.