Durante Juventus-Inter dello scorso 4 aprile 2023, i tifosi bianconeri hanno intonato cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. Il fatto, per la Procura di Torino, c’è stato ma non è punibile. È questa la decisione dopo l’analisi dei fatti. Per i casi della semifinale di Coppa Italia 2023 e per i cori razzisti a Romelu Lukaku, infatti, la Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per l’articolo 131 bis del codice penale.
Cori razzisti a Lukakaku, la decisione della Procura
Lo scorso 4 aprile, l’Allianz Stadium di Torino ha ospitato la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. I nerazzurri hanno raggiunto il pareggio al minuto 94, grazie al calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku. Quanto accaduto nei minuti successivi ha, poi, dell’incredibile. Il belga ha celebrato la rete con la classifica esultanza (saluto militare e dito davanti alla bocca), causando l’ira di giocatori e tifosi bianconeri. Juan Cuadrado, ora proprio all’Inter, è stato espulso e i tifosi bianconeri hanno intonato cori e ululati razzisti nei confronti di Romelu Lukaku.
Il belga, poi ammonito, aveva sottolineato il trattamento ricevuto in un duro sfogo sui social. Per quei fatti, ora, la Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per l’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto“. Secondo quanto sostenuto, i cori sono stati sì ripetuti da una moltitudine di persone, ma che si sono influenzate l’uno con l’altro. I cori, anche razzisti, nei confronti di Romelu Lukaku rappresenterebbero ragioni di rivalità sportiva. Per questo è stata chiesta l’archiviazione. Ecco il passaggio dell’’inchiesta coordinata dal pm Davide Pretti su i 144 tifosi bianconeri indagati per cori razzisti:
«La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali. Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale. Il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto“.
La vicenda
A causa del cartellino giallo rimediato per l’esultanza, Romelu Lukaku era stato squalificato. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha poi deciso di “graziarlo”. Il belga ha poi potuto giocare la semifinale di ritorno con la Juventus – vinta per 1-0 – e ha portato in finale l’Inter. I nerazzurri hanno poi vinto la competizione, battendo la Fiorentina nella finale giocata allo stadio Olimpico di Roma.