Voucher in agricoltura: con la pubblicazione della circolare n. 89 del 7 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni amministrative per quanto riguarda quello che viene disposto all’interno della disciplina che regola le ipotesi di compatibilità e di cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito che viene conseguito in seguito allo svolgimento delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 344, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Tale normativa, nello specifico, accompagnata dalle seguenti istruzioni che sono state fornite da parte dell’Istituto, detta le regole per quanto riguarda la possibilità di svolgere le sopra citate prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato nello stesso momento in cui i lavoratori beneficiano delle seguenti indennità di disoccupazione:
- NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
- DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata).
Voucher in agricoltura: i chiarimenti dell’INPS sulla compatibilità e sulla cumulabilità con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Come abbiamo già specificato anche durante il corso del precedente paragrafo, la Legge di Bilancio 2023, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022, prevede all’art. 1, comma 343, l’introduzione per il biennio 2023 – 2024 delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), le quali sono disciplinate dai successivi commi da 344 a 354.
A tal proposito, l’INPS ha ritenuto opportuno fornire dei chiarimenti ai lavoratori agricoli dipendenti in merito alla compatibilità delle sopra citate prestazioni LOAgri con il percepimento delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Pertanto, dal momento che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono attività che hanno una natura stagionale, con una durata pari o inferiore a 45 giornate di lavoro all’anno, allora il lavoratore stesso non avrà l’obbligo di comunicare all’Istituto il compenso che deriva dalle predette attività e potrà continuare a beneficiare della NASpI e della DIS-COLL.
Le prestazioni LOAgri, nello specifico, possono essere svolte anche da parte dei soggetti che percepiscono le indennità di disoccupazione in oggetto, senza dover pagare alcuna imposta e senza che lo svolgimento dell’attività possa incidere sul proprio stato di disoccupazione o di inoccupazione, sempre ed esclusivamente nel caso in cui le giornate di lavoro rispettino il limite massimo di 45 giornate durante il corso dell’anno.
Ad ogni modo, rispondendo ai dubbi che sono sorti ai lavoratori agricoli per quanto riguarda la possibilità di andare a svolgere delle prestazioni occasionali nel momento in cui percepiscono dall’INPS la NASpI o la DIS-COLL, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito che i compensi delle prestazioni LOAgri sono compatibili ed interamente cumulabili con le indennità di disoccupazione.
Pertanto, non subentreranno le ipotesi di sospensione, di abbattimento o di decadenza, che sono previste dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno degli artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Inoltre, l’INPS specifica anche che i contributi che vengono versati da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore stesso sono utili ai fini del calcolo di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola, che il soggetto interessato potrà percepire.
Infine, in base a quanto è previsto dal contenuto dell’art. 1, comma 345, della Legge di Bilancio 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che:
“In caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.”