Fondo servizi ambientali: con la pubblicazione del messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda le nuove regole che sono state introdotte in seguito alle modifiche che sono state apportate dalla normativa relativa agli artt. 26, comma 7 bis, e 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 29 settembre 2023.

Tale normativa, nello specifico, ha apportato delle modifiche al decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, ed ha introdotto il c.d. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Fondo servizi ambientali: adeguamento alla normativa che regola gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Il sopra citato decreto interministeriale del 29 settembre 2023, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 27 ottobre 2023 ed ha adeguato le disposizioni legislative che erano state pubblicate in precedenza.

Nello specifico, come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il decreto in oggetto adegua quanto viene disposto all’interno del decreto interministeriale del 9 agosto 2019 alla nuova normativa che regola gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i quali sono disciplinati dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), e successive modificazioni.

Inoltre, le nuove disposizioni sono state pubblicato anche dando attuazione al contenuto dell’accordo collettivo che è stato firmato in data 22 dicembre 2022 e che è stato integrato dal successivo accordo sottoscritto in data 22 giugno 2023, dalle seguenti associazioni ed organizzazioni:

  • UTILITALIA (la federazione che riunisce le Aziende speciali che operano nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, e che rappresentato queste ultime presso le istituzioni nazionali ed europee);
  • CONFINDUSTRIA – CISAMBIENTE;
  • LEGACOOP Produzione e Servizi (l’Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi, che sono nate dalla fusione tra Legacoop Servizi e Ancpl e che hanno aderito a Legacoop);
  • ASSOAMBIENTE (Associazione che rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese, soprattutto private, che gestiscono servizi ambientali e le Imprese dell’Economia Circolare);
  • le Segreterie nazionali delle seguenti Organizzazioni Sindacali:
    • FP CGIL (la Funzione Pubblica della Confederazione Generale Italiana del Lavoro);
    • FIT CISL (la Federazione Italiana Trasporti della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori);
    • UILTRASPORTI UIL (Unione Italiana dei Lavoratori);
    • FIADEL (Federazione Italiana Autonoma Enti Locali).

Ad ogni modo, le nuove disposizioni sono entrate in vigore dopo il termine di 15 giorni dalla data in cui il decreto è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero a partire dalla giornata di oggi, sabato 11 novembre 2023.

Pertanto, l’INPS ha riportato le seguenti modifiche che sono state apportate alla normativa attualmente vigente in materia:

  • il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali è riservato ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, invece, che almeno 5 dipendenti come era previsto in precedenza, e che operano nei servizi ambientali ed, in particolare, nei settori che non sono disciplinati dal Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • i soggetti che possono beneficiare delle risorse economiche che attingono dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono, per l’appunto, i lavoratori dipendenti che fanno parte dell’organico dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente nel settore dei servizi ambientali, ad eccezione dei dirigenti.

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