Comunicazioni di irregolarità codici tributo: con la pubblicazione della risoluzione n. 60/E dell’8 novembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme di denaro che sono dovute in seguito all’invio delle comunicazioni che vengono inviate in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

I sopra citati codici tributo, nello specifico, possono essere utilizzati dai contribuenti nel caso in cui questi ultimi abbiano intenzione di versare solamente una quota dell’importo complessivo che viene richiesto dalle comunicazioni di irregolarità in oggetto, utilizzando l’apposito modello di pagamento F24 allegato alle comunicazioni stesse.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento, per l’appunto, alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Comunicazioni di irregolarità: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento delle somme dovute in seguito all’invio della comunicazione

Le somme che il contribuente deve versare in seguito alla ricezione delle comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate possono essere pagate tramite modello di pagamento F24, in base alle disposizioni contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e tenendo conto anche delle informazioni che abbiamo pubblicato durante il corso di un precedente articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24.

A tal proposito, dunque, l’amministrazione finanziaria ha istituito i seguenti codici tributo per il pagamento attraverso modello F24:

  • i codici tributo “936G“, “937G” e “938G” per il credito d’imposta investimenti ZLS;
  • i codici tributo “939G“, “940G” e “941G” per il credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi;
  • i codici tributo “942G“, “943G” e “944G” per il credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione;
  • i codici tributo “945G“, “946G” e “947G” per il credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU;
  • i codici tributo “948G“, “949G” e “950G” per il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto;
  • i codici tributo “951G“, “952G” e “953G” per il credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole;
  • i codici tributo “954G“, “955G” e “956G” per il credito d’imposta in favore delle fondazioni Its Academy;
  • i codici tributo “957G“, “958G” e “959G” per il credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator;
  • i codici tributo “960G“, “961G” e “962G” per il credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici;
  • i codici tributo “963G“, “964G” e “965G” per il credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari;
  • i codici tributo “966G“, “967G” e “968G” per il credito d’imposta investimenti nel comune di Campione d’Italia;
  • i codici tributo “969G“, “970G” e “971G” per il credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione;
  • i codici tributo “972G“, “973G” e “974G” per il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso;
  • i codici tributo “975G“, “976G” e “977G” per i crediti d’imposta a favore delle imprese energivore;
  • i codici tributo “978G“, “979G” e “980G” per i crediti d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
  • i codici tributo “981G“, “982G” e “983G” per i crediti d’imposta a favore delle imprese non energivore;
  • i codici tributo “984G“, “985G” e “986G” per i crediti d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
  • i codici tributo “987G“, “988G” e “989G” per i crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e/o della pesca;
  • i codici tributo “990G“, “991G” e “992G” per l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali;
  • i codici tributo “993G“, “994G” e “995G” per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità;
  • i codici tributo “996G“, “997G” e “998G” per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione;
  • i codici tributo “999G“, “900H” e “901H” per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione;
  • i codici tributo “902H“, “903H” e “904H” per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • i codici tributo “905H“, “906H” e “907H” per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento;
  • i codici tributo “908H“, “909H” e “910H” per l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione comunicata all’intermediario;
  • i codici tributo “911H“, “912H” e “913H” per l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione esercitata dal contribuente in dichiarazione;
  • i codici tributo “914H“, “915H” e “916H” per l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  • i codici tributo “917H“, “918H“, “919H“, “920H“, “921H” e “922H” per l’imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività;
  • i codici tributo “923H“, “924H” e “925H” per l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale;
  • i codici tributo “926H“, “927H” e “928H” per l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività;
  • i codici tributo “929H“, “930H” e “931H” per l’imposta sui servizi digitali.

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