Quando il licenziamento avviene per assenze ingiustificate, oltre i termini previsti dal contratto, sarà considerato come dimissioni volontarie e, quindi, non dà diritto alla Naspi.
La norma è contenuta nel DDL in materia di lavoro che mira a porre fine alle assenze illegittime dal lavoro per indurre i datori di lavoro a licenziarli, in modo tale da beneficiare dell’indennità di disoccupazione.
In base alla nuova norma, in caso di assenze ingiustificate, che proseguono oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva, allora il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni volontarie.
Ecco quali sono le tutte le novità.
Cosa prevede il DDL in materia di lavoro
Il nuovo Disegno di Legge in materia di lavoro ha iniziato il suo iter parlamentare, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, il 1° maggio 2023.
All’interno del DDL sono contenute diverse misure, tra cui le lettere di compliance per favorire l’adempimento spontaneo.
Una delle novità più importanti, però, riguarda proprio la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi). In particolar modo, la norma contenuta nel DDL interviene per colmare una grave lacuna normativa, che permetteva ai lavoratori dipendenti di farsi licenziare, per ottenere la Naspi.
Cosa facevano i lavoratori? In sostanza, i lavoratori, dopo un breve periodo di lavoro, si assentavano ingiustificatamente, oltre i termini, inducendo il datore di lavoro a licenziarli per giusta causa.
Il nuovo provvedimento modifica il Decreto legislativo n. 151/2015, nella parte relativa alle dimissioni volontarie e alla risoluzione contrattuale.
Pertanto, viene stabilito che, in caso di assenze ingiustificate che si protraggono oltre il termine previsto dal CCNL di riferimento, il rapporto lavorativo si considera risolto per dimissioni del lavoratore.
Qualora il CCNL non preveda un limite, l’assenza ingiustificata non può superare i 5 giorni. Cosa sono le assenze ingiustificate? Si tratta di un illecito civile che viene commesso dal lavoratore che si assenta dal lavoro per più giorni senza una valida giustificazione.
Si tratta di un comportamento che rappresenta una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2104 del Codice Civile e una violazione degli obblighi di fedeltà, diligenza e di correttezza, previsti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.
Quando il lavoratore dipendente non giustifica la propria assenza al datore di lavoro si viene a configurare una particolare situazione, ovvero l’assenza ingiustificata.
La Naspi non spetta per licenziamento a causa di assenze ingiustificate
Quello contenuto nel nuovo DDL in materia di lavoro porta un grande cambiamento, in quanto ha conseguenze sull’applicazione della prestazione per la disoccupazione.
La Naspi non spetta nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad esclusione di alcuni specifici casi. Di quali si tratta?
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni intervenute durante il periodo di maternità;
- Dimissioni volontarie dopo aver fruito del periodo di paternità;
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro;
- Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore.
Se la norma dovesse essere confermata, i lavoratori non potranno più abusare del ricorso all’assenza ingiustificata dal lavoro con lo scopo di farsi licenziare per ottenere la disoccupazione. Si tratta di quel fenomeno chiamato con il nome di dimissioni truccate, di tutti quei casi in cui i lavoratori hanno premeditato le proprie assenze ingiustificate, con lo scopo di farsi licenziare, in modo tale da poter percepire la Naspi, una volta che è stato licenziato per giusta causa.
Naturalmente, per ora, si attende ancora l’iter parlamentare e la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
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