La cessione dei crediti del superbonus dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2023 – sulle spese maturate nel 2022 per lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione – altrimenti il rischio è quello di perderne il relativo bonus. La scadenza di fine mese coincide con il meccanismo di cessione dei crediti d’imposta con la remissione in bonis, ma i bonus incagliati – dei quali non si ha un dato preciso recente di quanti siano – avrebbero poche possibilità e assistenza nel poter essere venduti. Il monte dei crediti preoccupa, e non poco, anche le istituzioni europee.
A fine settembre, infatti, Eurostat aveva inviato una nota all’Istituto di Statistica nazionale per richiedere un chiarimento in merito alla classificazione dei crediti d’imposta rimasti incagliati. I crediti risultanti incagliati a fine anno potrebbero essere riclassificati come “non pagabili“, modificando l’attuale classificazione di “pagabili”, con tutte le conseguenze della situazione.
Cessione crediti superbonus entro il 30 novembre 2023 o rischio di perdere il bonus
Ultime settimane di tempo per procedere con la cessione dei crediti d’imposta del superbonus per le spese sostenute nell’anno 2022. Infatti, a fine mese i crediti rimasti incagliati avranno la possibilità di poter essere ceduti per mezzo della remissione in bonis, ovvero il meccanismo per il quale, in mancanza di cessione entro il 31 marzo 2023 e pagando una sanzione di 250 euro, si può procedere con la vendita in ritardo, purché si trovi un istituto bancario o assicurativo, o comunque un operatore a regime controllato, disposto ad acquistare i bonus edilizi rimasti incagliati.
Cessione superbonus novembre 2023, cosa significa classificazione “pagabile” a “non pagabile”?
Il contesto attuale risulta di difficile risoluzione. In primis per la pressione che esercita l’Eurostat sulle istituzioni nazionali in merito alla classificazione dei crediti d’imposta maturati dai lavori edilizi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. A fine settembre scorso, l’Eurostat aveva inviato una nota all’Istat con la richiesta di informazioni sulla classificazione dei bonus edilizi. In caso di mancata cessione entro il 31 dicembre 2023, i crediti maturati sulle spese del 2022 potrebbero cambiare la loro classificazione da “pagabili” a “non pagabili”.
Si tratterebbe di un ritorno a un metodo di classificazione già adottato fino a febbraio scorso, prima che il nuovo Manuale di classificazione del debito e del deficit facesse virare la classificazione verso crediti d’imposta “pagabili”.
Un ritorno alla classificazione “non pagabili” significherebbe l’impossibilità di utilizzo dei bonus e di rimborso da parte dello Stato, con possibile perdita dei bonus stessi da parte dei creditori, ovvero di committenti e contribuenti. Dal suo punto di vista, invece, il governo può contabilizzare i costi nell’anno in cui i crediti sono fruiti per l’importo utilizzato.
Remissione in bonis per la vendita dei bonus entro il 30 novembre 2023: ecco come fare
A fronte di queste difficoltà di cessione dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura del superbonus, nel corso degli ultimi mesi sono state tentate alcune vie d’uscita. La prima è stato il rimando della comunicazione di cessione o di sconto in fattura dei bonus del 2022 entro la fine di novembre 2023, con una proroga di otto mesi rispetto alla scadenza di fine marzo scorso.
A tal proposito, si evidenzia che se la cessione del credito era stata già raggiunta a inizio anno con una fattura o un accordo a testimoniare l’avvenuta vendita (a una banca o a un privato), non concretizzandosi tuttavia entro la scadenza del 31 marzo 2023, si può arrivare alla conclusione della cessione entro fine novembre con la remissione in bonis.
La stessa procedura può essere raggiunta anche nel caso in cui la cessione non poggiasse su un accordo o fattura. In tal caso, si può trovare un istituto bancario disposto ad acquistare il bonus entro il 30 novembre 2023 e pagare la sanzione di 250 per la comunicazione in ritardo. In tal caso, sono escluse le cessioni verso i privati.