Nuove istruzioni dell’Inps indirizzate ai lavoratori agricoli, in merito alla possibilità di continuare a lavorare occasionalmente anche se si percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi o Dis Coll. L’Istituto di previdenza ne conferma la compatibilità, ma non fornisce ulteriori dettagli per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali.

Le nuove istruzioni arrivano dalla circolare numero 89 del 2023, emessa nella giornata di ieri e pubblicata oggi, 8 novembre 2023. La circolare fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità e alla cumulabilità delle indennità di disoccupazione con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato, secondo quanto prevede il comma 344, dell’articolo 1, della legge numero 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023).

Agricoli, si può lavorare se si prende l’indennità di disoccupazione Naspi-Dis Coll? Nuove istruzioni Inps

Arriva la conferma, da parte dell’Istituto di previdenza, circa la compatibilità del lavoro occasionale nel settore agricolo con la fruizione delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis Coll. A precisarlo è l’Inps con la circolare numero 89 del 7 novembre 2023, mediante la quale si conferma la cumulabilità dei redditi derivanti dal lavoro subordinato occasionale a tempo determinato con le indennità di disoccupazione.

Nel dettaglio, le prestazioni del lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono state introdotte nel settore agricolo, per il 2023 e 2024, dalla legge 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023). In via sperimentale, questa formula di lavoro sostituisce, per il biennio, i vecchi voucher, ovvero contratti di lavoro occasionali che sono stati abrogati per gli impieghi in agricoltura. I voucher rimangono in vigore in altri settori produttivi e lavorativi, ai fini di un ampliamento di forza lavoro rispetto a quanto prevede la normativa.

Agricoli lavorare con disoccupazione: i nuovi contratti di lavoro occasionale del 2023

Il nuovo contratto di lavoro occasionale in agricoltura introdotto dalla legge di Bilancio 2023 consente di poter utilizzare soggetti per attività di carattere occasionale per non oltre 45 giorni lavorativi all’anno. Si può proporre questa tipologia di lavoro occasionale, tra le altre categorie come percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali, anche ai disoccupati e a chi fruisce della Naspi e Dis Coll.

Inoltre, sono ammessi ai contratti occasionali anche i percettori della pensione di vecchiaia o di anzianità e i giovani con età non superiore a 25 anni, purché iscritti a scuola (qualsiasi ciclo di studi). Risultano ammessi anche i detenuti e internati, i soggetti in semilibertà.

Voucher per lavorare in agricoltura non più utilizzabili, ecco cosa fare

La circolare Inps chiarisce che il beneficiario delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis coll può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di lavoro per anno civile, senza l’obbligo di comunicare all’Inps il compenso derivante dalle stesse. Pertanto, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo numero 22 del 2015.

Contributi pensione lavoratori agricoli, come versarli?

Inoltre, nella circolare si legge che, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge di Bilancio 2023, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerarsi utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola. Inoltre, sulle prestazioni agricole occasionali, l’Istituto di previdenza sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis Coll gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Tuttavia, l’Istituto di previdenza non precisa altro in merito alla dichiarazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il silenzio dell’Inps lascia aperti i dubbi di interpretazione derivanti dalla scarsa disposizione normativa sull’argomento.