I tirocini non curricolari o extracurricolari sono un percorso di formazione con l’obiettivo di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: come funzionano? A differenza dei tirocini curriculari, ovvero quelli previsti nei piani di studio scolastici o universitari, quelli extracurriculari hanno una funzione diversa, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento lavorativo.

Infatti, sono collocati al di fuori del sistema scolastico-universitario e vengono realizzati nel rispetto della disciplina regionale e a linee guida Stato-Regioni.

Nel testo, spiegheremo quali sono tutte le differenze tra quelli curriculari e non curricolari, come funzionano, quanto durano e quali sono tutte le nuove regole.

Cosa sono e come funzionano i tirocini non curricolari

Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione che viene svolto per agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda, in modo particolare, i tirocini non curricolari o extra curricolari, si tratta di percorsi che hanno l’obiettivo di agevolare le scelte professionali, tramite la formazione in un ambiente produttivo e con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

I tirocini extracurricolari vengono regolamentati a livello regionale, su accordi raggiunti in sede di conferenza Stato-Regione con l’emanazione di apposite linee guida.

Le ultime linee guida emanate risalgono al 2017 e sono attualmente in vigore. A queste linee guida, però, si aggiungono anche i nuovi vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio del 2022, a cui si affiancano le regole stabilite da ogni singola regione o provincia autonoma.

I soggetti coinvolti nel tirocinio non curricolare sono:

  • Tirocinante;
  • Promotore;
  • Soggetto ospitante.

I tirocinanti sono disoccupati, beneficiari di strumenti a sostegno del reddito, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori in cerca di una nuova occupazione e soggetti disabili o svantaggiati.

Il soggetto promotore, invece, è chi attua il tirocinio, definendone il progetto e monitorando la sua esecuzione. Infine, i soggetti ospitanti sono le realtà, solitamente aziende, in cui viene svolto il tirocinio extracurricolare.

Differenze tra i tirocini curricolari e non curricolari

In linea generale, ci sono due tipologie di tirocinio, quello curricolare e quello extracurricolare, e in entrambi i casi non si configura come rapporto di lavoro.

I tirocini curricolari sono rivolti ai giovani che frequentano un percorso di istruzione o di formazione e sono finalizzati all’integrazione e all’apprendimento con una esperienza lavorativa.

Il tirocinio curricolare viene disciplinato dai Regolamenti di Istituito o di Ateneo (può essere scolastico o universitario). In questo caso, è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Il tirocinio non curricolare o extracurricolare, come abbiamo già anticipato, è un percorso diverso, finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani, tramite un percorso di formazione finalizzato all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.

Come si avviano e quanto durano

Per l’avvio di un tirocinio, nel rispetto della normativa di legge, è necessario il compimento di alcune azioni.

Innanzitutto, il soggetto promotore e ospitante devono stipulare una convenzione, che riguarda la modalità di attivazione, il monitoraggio, la valutazione e gli obblighi delle parti.

Successivamente, i tre attori coinvolti (promotore, ospitante e lavoratore) devono sottoscrivere il progetto formativo, nel quale sono contenuti gli elementi descrittivi del tirocinio.

Il promotore e l’ospitante, infine, trasmettono la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego a mezzo del modello UNILAV.

I tirocini extracurricolari devono rispettare una durata minima di 3 mesi e non devono essere superiori, comprese proroghe e rinnovi, a:

  • 12 mesi;
  • 24 mesi, per i soggetti disabili.

Come vengono retribuiti i tirocini non curricolari? La competenza, in questo caso, è riservata alle Regione e alle Province autonome. Le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” sviluppate dalla Conferenza permanente Stato – Regioni del 25 maggio 2017 definiscono congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili.

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