I tirocini non curricolari o extracurricolari sono un percorso di formazione con l’obiettivo di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: come funzionano? A differenza dei tirocini curriculari, ovvero quelli previsti nei piani di studio scolastici o universitari, quelli extracurriculari hanno una funzione diversa, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento lavorativo.
Infatti, sono collocati al di fuori del sistema scolastico-universitario e vengono realizzati nel rispetto della disciplina regionale e a linee guida Stato-Regioni.
Nel testo, spiegheremo quali sono tutte le differenze tra quelli curriculari e non curricolari, come funzionano, quanto durano e quali sono tutte le nuove regole.
Cosa sono e come funzionano i tirocini non curricolari
Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione che viene svolto per agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
Per quanto riguarda, in modo particolare, i tirocini non curricolari o extra curricolari, si tratta di percorsi che hanno l’obiettivo di agevolare le scelte professionali, tramite la formazione in un ambiente produttivo e con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I tirocini extracurricolari vengono regolamentati a livello regionale, su accordi raggiunti in sede di conferenza Stato-Regione con l’emanazione di apposite linee guida.
Le ultime linee guida emanate risalgono al 2017 e sono attualmente in vigore. A queste linee guida, però, si aggiungono anche i nuovi vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio del 2022, a cui si affiancano le regole stabilite da ogni singola regione o provincia autonoma.
I soggetti coinvolti nel tirocinio non curricolare sono:
- Tirocinante;
- Promotore;
- Soggetto ospitante.
I tirocinanti sono disoccupati, beneficiari di strumenti a sostegno del reddito, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori in cerca di una nuova occupazione e soggetti disabili o svantaggiati.
Il soggetto promotore, invece, è chi attua il tirocinio, definendone il progetto e monitorando la sua esecuzione. Infine, i soggetti ospitanti sono le realtà, solitamente aziende, in cui viene svolto il tirocinio extracurricolare.
Differenze tra i tirocini curricolari e non curricolari
In linea generale, ci sono due tipologie di tirocinio, quello curricolare e quello extracurricolare, e in entrambi i casi non si configura come rapporto di lavoro.
I tirocini curricolari sono rivolti ai giovani che frequentano un percorso di istruzione o di formazione e sono finalizzati all’integrazione e all’apprendimento con una esperienza lavorativa.
Il tirocinio curricolare viene disciplinato dai Regolamenti di Istituito o di Ateneo (può essere scolastico o universitario). In questo caso, è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
Il tirocinio non curricolare o extracurricolare, come abbiamo già anticipato, è un percorso diverso, finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani, tramite un percorso di formazione finalizzato all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.
Come si avviano e quanto durano
Per l’avvio di un tirocinio, nel rispetto della normativa di legge, è necessario il compimento di alcune azioni.
Innanzitutto, il soggetto promotore e ospitante devono stipulare una convenzione, che riguarda la modalità di attivazione, il monitoraggio, la valutazione e gli obblighi delle parti.
Successivamente, i tre attori coinvolti (promotore, ospitante e lavoratore) devono sottoscrivere il progetto formativo, nel quale sono contenuti gli elementi descrittivi del tirocinio.
Il promotore e l’ospitante, infine, trasmettono la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego a mezzo del modello UNILAV.
I tirocini extracurricolari devono rispettare una durata minima di 3 mesi e non devono essere superiori, comprese proroghe e rinnovi, a:
- 12 mesi;
- 24 mesi, per i soggetti disabili.
Come vengono retribuiti i tirocini non curricolari? La competenza, in questo caso, è riservata alle Regione e alle Province autonome. Le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” sviluppate dalla Conferenza permanente Stato – Regioni del 25 maggio 2017 definiscono congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili.
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