Fringe benefit superiori a 3000 euro: con la pubblicazione del messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda i conguagli e i chiarimenti per quanto riguarda l’imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento al regime contributivo in merito ai fringe benefit, i quali sono disciplinati dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 40 del decreto legge n. 48 del 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni dalle legge n. 85 del 2023.

L’avviso in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 23 del 2023, ed il quale regola il sopra citato bonus carburante.

Fringe benefit superiori a 3000 euro: l’INPS pubblica i chiarimenti per quanto riguarda l’imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante

La normativa attualmente vigente in materia prevede l’obbligo di versare i contributi all’INPS, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2023, nel caso in cui la quota che riguarda i buoni benzina di importo pari o inferiore a 200 euro, tenendo in considerazione l’ammontare totale degli altri fringe benefit ceduti, sia superiore rispetto a:

  • il tetto massimo pari a 3.000 euro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che hanno dei figli a carico e che sono disciplinati dall’art. 40, comma 1, del sopra citato decreto;
  • il tetto massimo di 258,23 euro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che sono disciplinati dall’art. 40, comma 2, del sopra citato decreto.

In caso contrario, invece, ossa nell’ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano ceduto dei fringe benefit per un importo pari o inferiore a 3.000 euro, prendendo in considerazione anche i buoni benzina, allora questi ultimi non dovranno versare alcun contributo all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Infine, qualora il superamento della soglia pari a 3.000 euro avvenga in sede di conguaglio di fine anno, allora i datori di lavoro dovranno procedere con il versamento dei contributi previdenziali dovuti, relativi all’intero valore che viene ceduto ai lavoratori dipendenti.

Le istruzioni INPS per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di conguaglio da parte dei datori di lavoro

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, i datori di lavoro che superano il tetto massimo previsto per i fringe benefit in sede di conguaglio, per quanto riguarda l’anno 2023, dovranno versare i contributi INPS dovuti prendendo in considerazione il valore complessivo e non soltanto la parte dalla quale scaturisce il superamento del limite prefissato di 3.000 euro.

Ai fini contributivi, a differenza delle disposizioni che sono previste in ambito fiscale, la trattenuta sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) non sarà effettuata anche sull’importo dei fringe benefit che sono stati concessi da parte del precedente datore di lavoro, ma riguarderà esclusivamente il valore dei fringe benefit erogati dal datore di lavoro stesso.

Ecco qui di seguito le modalità attraverso le quali dovranno avvenire le operazioni di conguaglio contributivo:

  • il datore di lavoro dovrà aumentare, per un importo pari ai fringe benefit concessi nel 2023, la retribuzione imponibile relativa la mese al quale si riferisce la denuncia, nel caso in cui il valore dei fringe benefit, compresi quelli erogati dal precedente datore di lavoro, risulti superiore a:
    • 3.000 euro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti con figli a carico;
    • 258,23 euro per quanto riguarda tutte le altre tipologie di lavoratori dipendenti;
  • il datore di lavoro tratterrà al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico di quest’ultimo.