Il bonus sul lavoro notturno e straordinario festivo sarà ampliato, nel 2024, anche ai lavoratori alle dipendenze di bar e ristoranti con relativo aumento dello stipendio. La novità è contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2024 e replica la stessa disposizione prevista, dal decreto legge “Lavoro” (Dl 28 del 2023), a favore dei lavoratori del settore privato dei comparti turistici, ricettivi e termali.
La misura si concretizza in una forma di detassazione del lavoro svolto durante le ore notturne e festive, mediante il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale del 15 per cento degli stipendi lordi corrisposti in relazione alle prestazioni lavorative. La misura sarà in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.
Bonus lavoro notturno e straordinario festivo anche a bar e ristoranti 2024, come si calcola l’aumento di stipendio?
Arriva anche per i lavoratori dei bar e dei ristoranti il bonus che aumenta del 15 per cento le retribuzioni lorde per il lavoro svolto nelle ore notturne e nei giorni festivi. Il bonus, introdotto dal decreto “Lavoro” per le strutture turistiche, ricettive e termali nel 2023, consente ai lavoratori di ottenere un incremento di stipendio calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro notturno o straordinario festivo, purché il reddito di lavoro alle dipendenze non sia superiore ai 40mila euro all’anno.
Il reddito deve essere determinato sommando tutte le retribuzioni percepite, anche da datori di lavoro relativi a settori differenti da quelli per i quali si richieda l’agevolazione.
Bonus notturno festivo 2024, come fare l’autodichiarazione sul reddito del 2023?
In merito all’applicazione del bonus, è opportuno rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate per il trattamento supplementare previsto ai lavoratori del settori turistici, ricettivi e termali. Nella circolare numero 26 del 2023, infatti, l’amministrazione fiscale prevede che il sostituto di imposta riconosca il trattamento integrativo speciale del 15 per cento su richiesta del lavoratore il quale è tenuto ad attestare, per iscritto, l’importo del reddito da lavoratore alle dipendenze conseguito nell’anno precedente (nel caso dei lavoratori del turismo, del 2022) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi di quanto prevede il Dpr numero 445 del 2000, all’articolo 47.
Inoltre, recependo quanto l’Agenzia delle entrate prevede già nella circolare 26 del 2023 per il lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i lavoratori del settore turistico, termale e ricettivo, è fatto obbligo anche per i dipendenti dei bar e dei ristoranti indicare il trattamento integrativo nella certificazione unica.
Pagamento trattamento integrativo 2024, ecco come avviene
Ai fini della quantificazione dell’importo integrativo a favore dei lavoratori di bar e ristoranti, è necessario rifarsi quindi alle definizioni di lavoro straordinario e di periodo notturno e lavoratore notturno. Tali definizioni si ritrovano nel decreto legislativo numero 66 del 2003, al comma2, lettera b), dell’articolo 1 per il primo, e alle lettere d) ed e) per il secondo. A tal proposito, la nuova platea dei dipendenti di bar e ristoranti (ovvero degli esercizi di somministrazione e di ristorazione) è quella individuata dai lavoratori di cui parla l’articolo 5 della legge 287 del 1991.
Codice tributo da utilizzare
Il pagamento del bonus per il lavoro notturno e lo straordinario nei giorni festivi viene anticipato nella busta paga dal datore di lavoro. Quest’ultimo potrà recuperare quanto versato mediante presentazione del modello F24, utilizzando il meccanismo della compensazione esterna. A tal proposito, è necessario rifarsi a quanto prevede l’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997.
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione dovrebbe continuare a essere il 1702 (denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi”), introdotto dall’amministrazione fiscale con la risoluzione numero 51 del 2023.