In arrivo la tassazione del 26% sulla plusvalenza del superbonus 110%: la novità è contenuta nella bozza della legge di Bilancio per l’anno 2024. La tassa è dovuta in caso di vendita degli immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione. Non sono toccate dalla tassazione solo le prime case, che rappresentano la maggior parte degli immobili oggetti dei lavori in bonus 110%. Non rilevano ai fini dell’imposta, inoltre, anche i bonus ordinari.
Conti alla mano, dovrebbero essere otto immobili su dieci a evitare la tassa del 26% sugli immobili interessati dagli interventi in superbonus. L’imposta è in arrivo dal 1° gennaio 2024, grazie alla novità apportata al disegno di legge di Bilancio, in questo momento in Senato per l’iter di approvazione.
L’imposta mira a sottoporre a tassazione le plusvalenze – ovvero il maggior valore ottenuto dagli immobili – realizzate dai contribuenti che dovessero vendere una casa nei primi dieci anni successivi alla conclusione degli interventi. Proprio in virtù degli interventi, il valore degli immobili accresce e chi vende lo ha potuto fare a un prezzo più alto rispetto a quello realizzato in caso di assenza di interventi di riqualificazione e di ristrutturazione.
Superbonus 110%, in arrivo la tassazione del 26% sulla plusvalenza: ecco su chi grava la tassazione
In arrivo dal 1° gennaio 2024 la nuova tassazione del 26% sulle vendite degli immobili oggetto di lavori in superbonus 110%. La nuova tassa va a colpire il maggior valore di vendita realizzato dal contribuente grazie ai lavori effettuati sull’immobile venduto. In altre parole, se il contribuente ha potuto vendere la casa a un prezzo più alto, ciò è stato reso possibile da lavori agevolati dal maggiore dei bonus che ne ha accresciuto il valore.
Sono escluse dalla tassazione – che colpirà le vendite dal 1° gennaio prossimo – le prime case. Otto case su dieci, risultano, quindi al di fuori del perimetro di applicazione della tassazione sulla plusvalenza. Il criterio da adottare in caso di cessione di una prima casa è il tempo di possesso dell’immobile da parte del contribuente e dei suoi familiari.
Non sono soggette a tassazioni le vendite di abitazioni che, per la maggior parte dei dieci anni successivi alla conclusione dei lavori, abbiano costituito prima casa. Se il periodo di riferimento è troppo breve per calcolarlo sui dieci anni, fa fede la maggior parte del tempo intercorso tra la data di acquisto o di costituzione e la vendita.
Superbonus tassazione plusvalenza 26%: ecco come si calcola
Nel modello 730, le case escluse dalla tassazione del 26% sono quelle che riportano il codice 1, costituenti più di otto abitazioni ogni dieci. Si può fare un esempio di come dovrà essere calcolata la nuova imposta del 26% sulla plusvalenza, nonché quali sono le case colpite e quale costituisca la base imponibile per determinare quanto pagare.
Il caso è quello di una abitazione acquistata nel 2020 al prezzo di 200mila euro e interessata, l’anno susseguente, da lavori agevolati dal superbonus 110% per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico del valore di 100.000 euro (con cessione del credito d’imposta effettuato nei confronti di un istituto bancario).
Bonus 110%, cosa prevede la legge di Bilancio 2024 per chi vende una casa con lavori edilizi fatti
Se il proprietario vendesse l’abitazione nel 2024 al prezzo di 450mila euro, sarebbe necessario – secondo quanto prevede la bozza della legge di Bilancio 2024 – calcolare la plusvalenza sulla quale applicare il 26%. La base imponibile sarebbe costituita dal prezzo di vendita (450mila euro) sottratto il costo di acquisto dell’immobile (200mila) e i costi sostenuti per spese notarili (2mila euro), imposte e tasse (10mila euro) e spese di ristrutturazione con superbonus di 100mila euro.
La base imponibile è pari a 138mila euro, sulla quale il 26% di tassa da pagare è pari a 35.880 euro. Se la vendita avvenisse dopo cinque anni dai lavori e prima dei dieci anni, nel calcolo della plusvalenza sarebbe escluso il 50% dei costi sostenuti con il superbonus.