Bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza: con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa durante il corso della giornata di ieri, venerdì 3 novembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha dato il via al riconoscimento degli sgravi fiscali pari al 100% dei contributi che sono dovuti da parte delle imprese che decidono di assumere dei soggetti che sono titolari del RdC.

L’annuncio in questione, nello specifico, è stato pubblicato all’interno del sito web ufficiale del MLPS, in seguito all’autorizzazione che è stata disposta da parte della Commissione Europea (CE) in data 31 ottobre 2023.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il bonus per l’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza ed, in particolare, il contenuto del comunicato stampa che è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Bonus assunzione percettori Reddito di Cittadinanza: sgravio fiscale pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti e tetto massimo di 8.000 euro annui e di 12 mesi

In base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 294 e ss., della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) e in seguito alla richiesta che è stata presentata da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), durante il corso della giornata di martedì 31 ottobre 2023 la Commissione Europea ha disposto l’approvazione degli Aiuti di Stato che sono previsti ai fini della promozione dell’inserimento in maniera stabile dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) all’interno del mondo del lavoro.

Nello specifico, secondo quanto viene previsto all’interno della sopra citata Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, i datori di lavoro privati che decidono di assumere coloro che percepiscono il RdC, durante il corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, hanno la possibilità di beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti, in misura pari al 100% degli stessi e per un periodo pari ad un massimo di 12 mesi.

Il suddetto esonero, in particolare, può essere riconosciuto nei seguenti casi:

  • qualora il datore di lavoro privato assuma un percettore del Reddito di Cittadinanza con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • qualora il datore di lavoro privato trasformi il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di un percettore del Reddito di Cittadinanza in un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Da tale esonero contributivo pari al 100% sono esclusi i premi e i contributi che sono dovuti all’INAIL per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda, invece, l’importo massimo dello sgravio fiscale che può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati interessati, le disposizioni legislative attualmente vigenti in materia prevedono come tetto un ammontare pari a 8.000 euro annui, i quali vengono riparametrati e applicati su base mensile.

A tal proposito, l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) procederà con la pubblicazione di appositi provvedimenti attraverso i quali fornirà le istruzioni operative che sono necessarie al fine di beneficiare degli esoneri contributivi in oggetto.

Inoltre, al di là dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che saranno messi a disposizione anche altri 61,5 milioni di euro, i quali avranno lo scopo di sostenere quello che è il costo del lavoro per quanto riguarda le imprese che operano nel contesto della guerra che è attualmente in atto tra la Russia e l’Ucraina.

Tali fondi, nello specifico, fanno riferimento all’approvazione che è stata disposta il 9 marzo scorso da parte della Commissione Europea nell’ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione.

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