Agevolazioni Covid: con la pubblicazione della circolare direttoriale n. 3500 del 2 novembre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le istruzioni di dettaglio per quanto riguarda la semplificazione dei criteri e delle modalità che sono previsti ai fini della concessione delle agevolazioni in oggetto, in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 7, comma 12, del decreto ministeriale del 24 marzo 2022.

La suddetta circolare del MIMIT, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 181 del 1989 e, nello specifico, alla concessione delle agevolazioni Covid entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, con l’utilizzo dei criteri e delle modalità, che andremo a delineare, sulle domande che sono state presentate ai fini dell’applicazione della sezione 3.13 del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia per via dell’emergenza legata al Covid-19.

In attesa della pubblicazione dell’apposito comunicato, riguardante la circolare in questione, all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutte le indicazioni che sono state fornite da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito al meccanismo semplificato e derogatorio per la concessione delle agevolazioni Covid.

Agevolazioni Covid: le istruzioni del MIMIT sui nuovi criteri e sulle nuove modalità per la concessione entro il 31 dicembre 2023

Come abbiamo già specificato anche durante il corso del precedente paragrafo, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 24 marzo 2022, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 5 maggio 2022, ha stabilito quelli che sono i termini, le modalità e le procedura per quanto riguarda la presentazione delle domande ai fini dell’accesso alle agevolazioni relative ai programmi di investimento che vengono effettuati per la riqualificazione delle aree di crisi industriali.

Inoltre, sempre attraverso la pubblicazione della sopra citata normativa, il MiSE ha definito anche i criteri per la selezione e per la valutazione dei soggetti richiedenti al fine di concedere ed erogare a questi ultimi le agevolazioni previste, in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 27, commi 8 e 8 bis, del decreto legge n. 83 del 2012.

Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico rimanda al contenuto della circolare n. 237343 del 16 giugno 2022, la quale è stata pubblicata dando attuazione alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5, comma 14, del decreto del 24 marzo 2022, con cui vengono definiti altri aspetti fondamentali per quanto riguarda il funzionamento e l’accesso alle agevolazioni in questione, stabilendo quelli che sono i requisiti che devono avere i programmi di investimento, nonché quali sono le spese ammissibili e come fare domanda per accedere agli Aiuti di Stato.

A tal proposito, Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) ha dato il via alla fase istruttoria per quanto riguarda le domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni che sono contenute all’interno della sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid.

Pertanto, in base alle risorse economiche sono a disposizione, le agevolazioni in questione vengono erogate in base ai criteri e alla procedura di selezione che vengono definiti da parte del sopra citato decreto del 24 marzo 2022, secondo le istruzioni di dettaglio che sono state fornite con la circolare in oggetto.

Per quanto riguarda la valutazione che viene effettuata sulle domande presentate, Invitalia verifica la presenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità che sono necessarie, in base ai dati che sono contenute all’interno della richiesta per le agevolazioni Covid ed in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, commi 10, 11 e 12, del suddetto decreto del MiSE.

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