Fondo straordinario editoria: durante il corso della giornata di venerdì 3 novembre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato le FAQ (risposte alle domande più frequenti) per quanto riguarda il c.d. Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, relativamente all’anno 2022.
Nello specifico, il MIMIT ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale alcune domande e alcune risposte a queste ultime in merito alle agevolazioni che vengono riconosciute nei confronti di quei soggetti che vengono disciplinati dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), del provvedimento attuativo del 12 settembre 2023.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme il contenuto e le informazioni che possono essere apprese tramite le nuove FAQ aggiornate relative al Fondo straordinario editoria che sono state pubblicate da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Fondo straordinario editoria: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblica i chiarimenti per la concessione delle agevolazioni previste
Ecco qui di seguito che cosa prevedono le FAQ aggiornate che sono state pubblicate da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per quanto riguarda l’accesso alle risorse economiche che provengono e che sono state stanziate all’interno dell’apposito Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria:
- al fine di accedere al contributo in oggetto i soggetti beneficiari di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), del provvedimento attuativo del 12 settembre 2023, devono essere necessariamente in possesso dei seguenti codici ateco:
- il codice ATECO 60.10.00 per quanto riguarda i soggetti che sono disciplinati dalla lett. c), dell’art. 2, comma 2, del suddetto provvedimento;
- il codice ATECO 60.20.00 per quanto riguarda i soggetti che sono disciplinati dalle lett. a) e b), dell’art. 2, comma 2, del suddetto provvedimento;
- in base a quanto viene disposto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 settembre 2022, il contributo per gli investimenti che vengono effettuati in tecnologie innovative da parte delle emittenti televisive e radiofoniche, nonché da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, non è cumulabile con altre tipologie di beneficio economico che vengono concessi da parte dello Stato o delle Regioni per quanto riguarda lo stesso ambito, ad esclusione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, il quale è cumulabile con la sopra citata agevolazione secondo quanto viene previsto all’interno dell’art. 1, comma 1059, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
- come è stato precedentemente comunicato anche all’interno della FAQ pubblicata sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nonché all’interno del sito web del Ministero dell’industria e del made in italy, in base alle disposizioni legislative che abbiamo citato anche al punto precedente e alle considerazioni che sono state effettuate nel medesimo, il contributo straordinario in oggetto potrà essere riconosciuto anche a quei soggetti che beneficiano delle seguenti misure:
- il credito d’imposta destinato a coloro che vivono o che lavorano in delle aree svantaggiate;
- i piani di investimento agevolato relativi a “industria 4.0” o simili;
- la misura agevolativa in oggetto non è soggetta al regime c.d. “de minimis”;
- le fatture che devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari al fine di accedere al contributo economico in oggetto dovranno essere saldate entro la data in cui viene presentata l’istanza;
- in base a quanto viene disposto all’interno del provvedimento attuativo del 12 settembre 2023, le spese che vengono sostenute da parte dei soggetti richiedenti per i progetti di investimento devono essere obbligatoriamente documentate tramite fattura.