Whistleblowing sanzioni: con la pubblicazione della delibera n. 311 del 12 luglio 2023 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stilato delle linee guida con lo scopo di fornire ai soggetti interessati le istruzioni su come effettuare le segnalazioni che riguardano gli illeciti di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda il whistleblowing ed, in particolare:
- qual è la definizione di ritorsione;
- quali sono gli esempi di comportamenti ritorsivi;
- come funziona la procedura di accertamento dell’ANAC;
- quali sono le sanzioni che possono essere applicate da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Whistleblowing sanzioni: qual è la definizione di ritorsione? Ecco gli esempi di comportamenti ritorsivi
Dopo aver visto durante il corso di un recente articolo di approfondimento, all’interno del quale abbiamo parlato di vari argomenti sempre inerenti il whistleblowing, tra cui quali sono gli enti del settore privato e del settore pubblico che hanno l’obbligo di mettere a disposizione i canali per effettuare le segnalazioni, quali sono i comportamenti, gli atti e le omissioni che possono essere segnalate ed, infine, come effettuare le segnalazioni all’ANAC, in questa breve guida andremo a vedere per prima cosa quali sono i comportamenti ritorsivi.
A tal proposito, la ritorsione non è altro che qualsiasi comportamento, atto od omissione che prova o che potrebbe provocare un danno ingiusto alla persona che effettua la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile oppure la divulgazione pubblica.
Ecco qui di seguito quali sono gli esempi di comportamenti ritorsivi:
- il licenziamento, la sospensione oppure altre misure equivalenti ad esse;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il cambiamento delle funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio oppure la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione oppure la restrizione dell’accesso alla formazione;
- le note di merito o le referenze negative;
- l’applicazione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso in cui il lavoratore avesse una legittima aspettativa su questo cambiamento;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni o i pregiudizi economici e finanziari;
- l’inserimento all’interno di elenchi impropri, il quale può portare il lavoratore interessato a non riuscire più a trovare un lavoro nel settore o nell’industria;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Whistleblowing: come funziona la procedura di accertamento dell’ANAC?
La procedura di accertamento di un comportamento, un atto o un’omissione che possono essere considerati ritorsivi spetta all’ANAC.
L’Autorità, nello specifico, dopo aver ricevuto una segnalazione, una denuncia o una divulgazione pubblica aspetta che il datore di lavoro gli fornisca una prova del fatto che il proprio comportamento non contenga elementi ritorsivi per quanto riguarda la condotta che ha tenuto con il segnalante.
In questa fase l’ANAC può richiedere la collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Infine, l’eventuale dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.
Ecco quali sono le sanzioni che possono essere applicate da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Ecco qui di seguito le sanzioni che possono essere applicate dall’ANAC:
- in caso di ritorsioni confermate, di tentativo di ostacolo all’invio della segnalazione oppure di violazione dell’obbligo di riservatezza, la sanzione può andare da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro;
- in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, di mancata o non conforme gestione delle segnalazioni oppure di mancata verifica e analisi delle segnalazioni, la sanzione può andare da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro;
- in caso di perdita delle tutele, la sanzione può andare da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 2.500 euro.
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