Carta del docente anche per i precari con contratto al 30 giugno. Dopo l’udienza del 4 ottobre scorso, è stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione che ha esaminato i principali quesiti sollevati inizialmente dal Tribunale di Taranto in merito alla controversia riguardante la “Carta docente” per il personale precario.

Carta del docente per i precari

La Corte ha prima chiarito che il concetto di “Carta docente” deve essere considerato integralmente nell’ambito del sistema di formazione degli insegnanti, e il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i docenti precari. La normativa vigente non prevede distinzioni in tal senso. Riguardo alla natura giuridica della Carta, la Corte ha sottolineato che si tratta di un impegno a effettuare pagamenti specifici per acquisti di beni o servizi correlati all’ambito educativo, e non di una somma di denaro liquida senza specifiche finalità.

Da ciò deriva che non è possibile erogare al docente un importo in denaro contante, poiché ciò diverrebbe dall’intento legislativo di promuovere l’accesso a beni e servizi formativi essenziali, invece di semplici somme di denaro.


Esaminando le questioni sollevate dal Tribunale di Taranto, la Corte di Cassazione ha confermato che anche i docenti precari hanno diritto all’assegnazione della Carta docente. Tuttavia, è stato specificato che questo diritto si applica solamente ai supplenti con incarico annuale, con termine al 31 agosto, o ai supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche, con termine al 30 giugno.

Inoltre, la sentenza ha chiarito che poiché la Carta può essere utilizzata nell’arco di due anni scolastici, anche se a un docente precario non venisse assegnata una supplenza nell’anno successivo, potrebbe comunque beneficiare del credito a suo favore. Questo è possibile grazie al fatto che la cessazione di un incarico di supplenza di norma non comporta l’uscita dal sistema scolastico. Se un docente precario, dopo aver acquisito il diritto alla Carta in un determinato anno, rimane iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceve ulteriori incarichi di supplenza, il suo inserimento nel sistema scolastico giustifica il diritto all’utilizzo del credito. Questa situazione si applica ancora di più se il docente passa poi a un ruolo di titolarità.

Al contrario, se un docente, dopo l’anno in cui ha guadagnato il diritto alla Carta, viene rimosso dalle graduatorie, il diritto all’utilizzo del credito cessa a causa dell’uscita dal sistema scolastico. In questo caso, il docente potrebbe agire solo per ottenere il risarcimento del danno subito.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che, considerando la natura finanziaria dell’obbligazione e il fatto che questo pagamento specifico deve essere garantito annualmente dal Ministero ai docenti aventi diritto, il regime di prescrizione quinquennale applicato al personale di ruolo dovrebbe essere esteso anche ai docenti precari. Altrimenti, si verificherebbe una discriminazione inversa, poiché i dipendenti a tempo determinato finirebbero per ricevere un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato ai lavoratori di ruolo.

Per i soggetti che hanno definitivamente abbandonato il sistema scolastico e hanno solo il diritto al risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale.

Cos’è la Carta del docente?

La Carta del docente rappresenta un programma istituito dal Ministero dell’Istruzione che ha l’obiettivo di concedere un “bonus spesa” agli insegnanti. Questo bonus è destinato a coprire specifici acquisti ritenuti congrui con il loro ruolo professionale, soprattutto nel contesto di iniziative di formazione e aggiornamento. Concretamente, si tratta di una carta elettronica che al momento contiene un contributo annuale di 500 euro.