Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%: alla luce delle recenti modifiche che sono state introdotte per quanto riguarda la disciplina relativa al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida operativa che è stata pubblicata durante il corso del mese di aprile dell’anno 2021.

La sopra citata guida denominata “Ricostruzione post sisma Italia Centrale Superbonus 110%“, che è stata firmata dal Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma e dall’Agenzia delle Entrate, ha lo scopo di fornire dei chiarimenti in merito all’utilizzo del Superbonus e degli altri incentivi fiscali insieme al contributo previsto per la riparazione degli edifici che sono stati danneggiati dal terremoto avvenuto negli anni 2016 e 2017.

Tali disposizioni, nello specifico, sono state poi recentemente aggiornate da parte dell’amministrazione finanziaria, in seguito alle modifiche che sono state apportate alle disposizioni legislative che regola la detrazione prevista dall’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus).

Tenendo in considerazione le novità che sono state apportate, coloro che sostengono delle spese al fine della ricostruzione degli edifici privati che sono situati in Abruzzo, nel Lazio, nelle Marche e in Umbria, e che sono stati colpiti dal sisma del 2016, hanno la possibilità di beneficiare del Superbonus in misura pari al 110% insieme al c.d. “contributo sisma”, con la possibilità di scegliere tra lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono le principali disposizioni che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno della guida operativa relativa a ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%.

Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Richiamando le precedenti disposizioni che sono state pubblicate per quanto riguarda il Superbonus, il decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) ha aumentato l’aliquota per la detrazione delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 in misura pari al 110%.

Tale disciplina, successivamente, è stata modificata dalla legge n. 178 del 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), dalla legge n. 234 del 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), dal decreto legge n. 176 del 2022, dalla legge n. 197 del 2022 (c.d. Legge di Bilancio), dal decreto legge n. 11 del 2023 ed, infine, dal decreto legge n. 104 del 2023.

Inoltre, ulteriori disposizioni ed indicazioni per quanto riguarda il Superbonus sono state fornite da:

  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del 6 agosto 2020;
  • il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 2020;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020;
  • la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 28 settembre 2020;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020;
  • la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 15 febbraio 2022;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 maggio 2022;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23 giugno 2022;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 6 ottobre 2022;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 8 febbraio 2023;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E del 13 giugno 2023;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023;
  • la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 settembre 2023.

L’art. 119 del decreto Rilancio, inoltre, prevede al comma 1 ter e al comma 4 quater che il Superbonus spetta per l’importo che eccede il contributo previsto per la ricostruzione per coloro che sono stabiliti all’interno dei Comuni che si trovano all’interno dei territori che sono stati colpiti dal sisma dell’Italia Centrale del 6 aprile 2009 e successivi.

In tale circostanza, i soggetti che ricevono il contributo per la ricostruzione possono beneficiare della detrazione relativa al Superbonus in misura pari al 110%, per quanto riguarda le spese che vengono effettuate fino al 31 dicembre 2025.

A tal proposito, dunque, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti in merito all’accesso delle due misure in oggetto.

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