Riforma lavoro sportivo: con la pubblicazione della circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le novità e le nuove disposizioni legislative che sono state introdotte a partire dal 1° luglio 2023 in merito alla riforma della disciplina del c.d. lavoro sportivo.

La suddetta circolare dell’INL, in particolare, che è stata firmata da parte del Direttore Paolo Pennesi, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo“, il cui Titolo V è stato modificato dal successivo decreto legislativo n. 120 del 2023.

Riforma lavoro sportivo: chi è il lavoratore sportivo? Ecco che cosa prevede la disciplina attualmente vigente in materia

L’art. 25 del sopra citato decreto legislativo n. 36 del 2021 fornisce una definizione di “lavoratore sportivo”, indicando quest’ultimo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che svolge la propria attività sportiva dietro ottenimento di un compenso, indipendentemente dal fatto che costoro svolgano la propria attività sportiva in qualità di professionisti oppure di dilettanti.

Il medesimo articolo, inoltre, ritiene che possa essere considerato come un lavoratore sportivo anche qualunque tesserato che svolge delle mansioni che si ritiene siano necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva, in base al regolamento della propria disciplina sportiva e dietro il pagamento di un corrispettivo.

Tra queste figure, però, non rientra il tesserato che assume delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale e nemmeno coloro che effettuano delle prestazioni in un settore la cui professione richiede un’abilitazione professionale che venga rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che preveda l’iscrizione all’interno di un apposito albo o elenchi presso un ordine professionale.

Pertanto, l’attività di lavoro sportivo può prevedere la formazione dei seguenti rapporti di lavoro:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo, tra cui figurano anche le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Riforma lavoro sportivo: come funziona il rapporto di lavoro nei settori professionistici? Ecco i chiarimenti che sono stati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Per professionismo, nello specifico, si intende quel settore di cui fanno parte alcune società che svolgono la propria attività sportiva con scopo di lucro, per cui viene ottenuta la relativa qualificazione da parte delle seguenti associazioni:

  • le Federazioni Sportive Nazionali;
  • le Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

A tal proposito, nel caso in cui l’attività sportiva che svolgono gli atleti sia considerabile come principale, prevalente o continuativa, allora esiste la presunzione che questi ultimi siano dei lavoratori dipendenti.

Ciò nonostante, la disciplina legislativa che regola il settore del professionismo prevede comunque la possibilità di instaurare un’attività sportiva di lavoro autonomo, ma esclusivamente nel caso in cui ci sia la presenza di uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività venga svolta all’interno di una singola manifestazione sportiva oppure all’interno di più manifestazioni sportive che sono tra loro collegate e che vengono svolte in un breve periodo di tempo;
  • il contratto non prevede l’obbligo per il lavoratore sportivo di frequentare delle sedute di preparazione o di allenamento;
  • l’attività che viene svolta non deve prevedere da contratto un termine di tempo superiore ai seguenti:
    • 8 ore a settimana;
    • 5 giorni al mese;
    • 30 giorni all’anno.

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Come funziona il rapporto di lavoro nei settori dilettantistici? Ecco i chiarimenti che sono stati forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

A differenza dell’attività sportiva professionistica, quella dilettantistica richiedere la presenza di una finalità altruistica invece che di quella lucrativa.

La presunzione prevede la formazione di un rapporto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora siano presenti i seguenti requisiti:

  • durata pari o inferiore a 24 ore a settimana;
  • prestazioni coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.

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