Proroga esonero TFR in caso di CIGS: con la pubblicazione del messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la proroga prevista per l’anno 2023 relativa all’esonero dal versamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) in merito alla retribuzione che è stata persa da parte del lavoratore a causa della riduzione dell’orario oppure della sospensione dal lavoro dovuta alle procedure fallimentari che hanno colpito l’azienda all’interno della quale quest’ultimo opera.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 43 bis del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 16 novembre 2018.

Proroga esonero TFR in caso di CIGS: 21 milioni di euro per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il comma 1 dell’art. 43 bis del decreto legge n. 109 del 2018 ha introdotto, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del TFR per quanto riguarda le società che sono state sottoposte a procedura fallimentare oppure che si trovano in amministrazione straordinaria.

Tali disposizioni, nello specifico, fanno riferimento a quelle aziende che hanno già beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) durante il corso degli anni 2019, 2020 e 2021.

Le società interessate dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS, la quale avrà il compito di autorizzare o meno l’esonero dal versamento dei seguenti costi:

  • le quote di accantonamento del TFR, dovute in seguito alla riduzione oraria subita o alla sospensione dell’attività lavorativa;
  • il contributo previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 31, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e successive modificazioni (c.d. ticket di licenziamento).

Dopodiché, attraverso la pubblicazione dell’art. 1, comma 126, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), è stata disposta la proroga per gli anni 2022 e 2023 dell’esonero del TFR in caso di CIGS e, a tal proposito, sono stati stanziati 21 milioni di euro.

Come fare domanda?

In base a quanto è stato disposto all’interno dei precedenti messaggi INPS n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022, i quali danno attuazione alle disposizioni che sono contenute all’interno della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 19 del 2018, Il Dicastero stesso ha previsto che le società interessate devono presentare, insieme alla domanda di autorizzazione della CIGS, anche un’apposita domanda ai fini dell’applicazione degli esoneri previsti.

Le società che abbiamo già individuato durante il corso del precedente paragrafo, dunque, avranno l’obbligo di fornire una stima del costo, ovvero:

  • il valore complessivo delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relative alla retribuzione persa durante il periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS);
  • il valore complessivo del contributo denominato “ticket di licenziamento”, dovuto in seguito alla cessazione della CIGS.

A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative ai fini dell’invio della domanda di esonero del TFR.

Nello specifico, i curatori o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS un apposito modulo online disponibile sul sito web, all’interno della sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per quanto riguarda le modalità per l’invio dell’istanza, l’Istituto rimanda ai precedenti messaggi n. 3920 del 2020 e n. 1400 del 2022.