Assicurazione docenti e alunni: con la pubblicazione della circolare n. 45 del 26 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha fornite le istruzioni operative per quanto riguarda l’estensione della tutela assicurativa per il personale docente e per gli studenti di tutte le scuole e di tutti gli istituti di istruzione (statali e non statali), in seguito al parere che gli è stato fornito da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).
Nello specifico, l’estensione della copertura INAIL riguarda i soggetti che svolgono delle attività di apprendimento e di insegnamento, ovvero gli studenti e il personale scolastico che opera presso:
- le scuole del sistema nazionale di istruzione;
- le scuole non paritarie;
- il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- i percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy);
- i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale, dalla Direzione centrale rapporto assicurativo e dall’Avvocatura generale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 18 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.
Assicurazione docenti e alunni: ecco quali sono le prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative che vengono pagate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Dopo aver spiegato quelle che sono le differenze tra la copertura assicurativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e quella prevista dall’art. 18 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, l’INAIL ha specificato quali sono le prestazioni che vengono erogate dallo stesso ai propri assicurati, a coloro che subiscono degli infortuni sul lavoro e a coloro che si trovano in una situazione di malattia professionale.
In particolare, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni agli infortunati e a tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione:
- prestazioni economiche, ovvero:
- l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- l’indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%;
- la rendita per menomazioni di grado superiore al 16%;
- la rendita ai superstiti;
- l’assegno una tantum in caso di morte;
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa;
- il rimborso spese per farmaci;
- il rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ovvero:
- le prime cure ambulatoriali;
- le cure integrative riabilitative;
- l’assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- gli accertamenti medico-legali;
- le prestazioni riabilitative;
- gli interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione;
- i dispositivi e gli interventi per il recupero dell’autonomia;
- prestazioni integrative, ovvero:
- l’assegno di incollocabilità;
- l’erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.
L’assicurazione docenti e alunni esonera le istituzioni scolastiche e formative esclusivamente dalla responsabilità civile in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale dei soggetti assicurati, mentre non fornisce alcuna copertura per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi.
Modalità di assicurazione
Le modalità di assicurazione sono diverse a seconda del fatto che il soggetto assicurante sia un’istituzione scolastica o formativa statale oppure un’istituzione scolastica o formativa non statale.
Gli adempimenti, invece, sono diversi a seconda del fatto che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure istruttori e allievi.
Nello specifico, l’INAIL ha fornito delle istruzioni differenti per quanto riguarda i seguenti soggetti:
- docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali;
- docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;
- studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;
- allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari;
- istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale.