La Legge n. 3/2012, comunemente nota come “anti-suicidi” o “salva suicidi”, offre un meccanismo per affrontare situazioni di sovraindebitamento consentendo al debitore di rateizzare i pagamenti verso i creditori e gli avvocati incaricati.

Legge salva suicidi 2023, come funziona?

La Legge salva suicidi offre la possibilità di affrontare situazioni di sovraindebitamento per le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori non fallibili. Questa legge consente di ridurre i debiti. Ad esempio, un debito di € 30.000,00 può essere ridotto a € 15.000,00 e pagato in rate mensili di € 200,00.

Immagina di avere uno stipendio di € 1.200,00 e di dover affrontare il rimborso di 5 finanziamenti, ciascuno con una rata mensile di € 200,00 (per un totale di € 1.000,00), oltre ad altre spese come l’affitto, le spese mediche e il mantenimento. In questa situazione, pagare sia i debiti che le spese essenziali per la sopravvivenza diventa impossibile.

La “legge anti-suicidi” consente al debitore di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti in base alle sue effettive capacità di pagamento. Questo piano tiene conto dei costi necessari per la sopravvivenza del debitore e della sua famiglia, garantendo che tali costi siano prioritari rispetto all’importo dovuto ai creditori.

La legge definisce il sovraindebitamento come una situazione in cui il debitore non può adempiere alle proprie obbligazioni, a causa di un persistente squilibrio tra i debiti e il patrimonio liquido disponibile per farvi fronte. Questo squilibrio può derivare da eventi imprevisti, come la perdita del lavoro o problemi di salute, o dall’uso eccessivo e ingiustificato del credito.

La procedura prevista dalla Legge 3/2012 si articola in diverse fasi:

  1. Raccolta dei documenti: Inizialmente, è necessario raccogliere tutti i documenti pertinenti per valutare se il debitore soddisfa i requisiti per accedere alla procedura. Questa fase comporta la ricostruzione dettagliata della storia dei debiti, inclusi i contratti, gli atti giudiziari notificati e le spese sostenute. È importante fornire informazioni sulla situazione familiare, i redditi e i beni di proprietà.
  2. Predisposizione di un piano: La legge 3/2012 prevede diverse procedure, e quindi è essenziale cercare l’aiuto di un professionista esperto per determinare la strategia migliore in base al caso specifico. Questa decisione si baserà su un’attenta analisi dei documenti raccolti.
  3. Nomina del Gestore: Il debitore, con l’assistenza di un avvocato, può richiedere la nomina del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, che validerà la sostenibilità del piano proposto.
  4. Deposito del Piano in Tribunale: Dopo aver verificato che il piano soddisfa i requisiti legali e sia sostenibile, il Gestore trasmette il piano al Tribunale per la valutazione del Giudice.

Requisiti

È importante notare che la legge non è un rimedio da utilizzare ogni volta che ci si trova in difficoltà finanziarie. L’accesso a questa procedura è limitato a chi soddisfa determinati requisiti. Sono ammissibili le persone che non possono ricorrere alla procedura fallimentare e includono consumatori, imprenditori commerciali sotto una determinata soglia di attivo patrimoniale e ricavi, enti non commerciali, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi, associazioni professionali e start-up innovative.

I vantaggi della procedura includono la possibilità di ridurre i debiti e di consolidarli in un’unica rata mensile. Inoltre, è possibile sospendere azioni esecutive come il pignoramento dello stipendio o delle pensioni e bloccare le trattenute derivanti dalle cessioni volontarie.

Tuttavia, per ottenere tali benefici, è necessario dimostrare di essere un debitore incolpevole. In altre parole, il debitore deve dimostrare che, al momento dell’acquisizione del debito, era in grado di onorarlo e che solo eventi imprevisti lo hanno portato a interrompere i pagamenti. Coloro che hanno creato volontariamente la situazione di sovraindebitamento sono esclusi dalla procedura.

Quali sono i costi da sostenere?

Per quanto riguarda i costi associati a questa procedura:

  • Nomina del Gestore: La nomina del Gestore può essere richiesta direttamente alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, con un contributo unificato di € 98,00 e una marca da bollo di € 27,00. Tuttavia, in molti casi, è preferibile rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, che può comportare costi di circa € 200,00.
  • Onorari dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC): L’onorario dell’OCC varia a seconda del caso, calcolato come una percentuale dell’attivo e del passivo, oltre alle spese generali. Questa percentuale può essere concordata e distribuita all’interno del piano.
  • Compenso dell’avvocato: Il compenso dell’avvocato è determinato in base a criteri stabiliti da un Decreto Ministeriale, inclusi parametri come l’urgenza, l’importanza dell’opera e la complessità del caso. Inoltre, il compenso può variare in base all’entità del passivo del cliente debitore. Anche l’onorario dell’avvocato può essere distribuito all’interno del piano di ristrutturazione dei debiti.

È fondamentale concordare e definire tutti i costi in anticipo e per iscritto prima di avviare la procedura. Inoltre, bisogna tenere presente che i tempi possono variare, e la cooperazione del debitore può influenzare l’esito della procedura.