Sugli aumenti degli stipendi dei lavoratori dipendenti statali, l’anticipo maggiorato della vacanza contrattuale dovrà essere erogato nel 2024 anche ai precari. E’ quanto prevede il decreto legge numero 145 del 2023, cosiddetto “decreto Anticipi”, che ha istituito gli aumenti per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche e della scuola con emissione di cedolino NoiPa a dicembre 2023.

Ciò che verrà pagato tra poco più di un mese è l’anticipo degli aumenti degli stipendi relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego del triennio 2022-2024. In attesa che partano le trattative all’Aran per i rinnovi dei vari comparti della Pa, il provvedimento anticipa quindi le somme del 2024 a dicembre 2023, mediante il pagamento che, per circa 2,5 milioni di lavoratori del pubblico impiego, avverrà in un’unica soluzione.

Aumenti stipendi statali, l’anticipo maggiorato della vacanza contrattuale anche ai precari nel 2024

Gli aumenti degli stipendi dei dipendenti del pubblico impiego e della scuola che verranno effettuati una tantum a dicembre 2023, a titolo di anticipo sul triennio 2022-20024, dovranno essere corrisposti anche ai lavoratori precari, ovvero ai dipendenti che abbiano un contratto a tempo determinato. A stabilirlo è il decreto legge 145 del 2023 che ha previsto il pagamento del bonus una tantum a fine 2023, in anticipo anche rispetto all’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio riferita all’anno 2024.

Stabilire quanto spetti a ciascun lavoratore dipendente del pubblico impiego a titolo di anticipo a dicembre prossimo, è frutto di una moltiplicazione dell’indennità di vacanza contrattuale per tredici mensilità annuali (riferite all’anticipo di tutto il 2024) per un coefficiente fisso, pari a 6,7. Si potrebbe quantificare che gli aumenti degli stipendi sono pari allo 0,5 per cento di quanto si percepisce come retribuzione normale.

Conti alla mano, un bidello percepirebbe in tutto 595 euro in più nella busta paga di dicembre 2023, un insegnante da 829 a 1.300 euro, anche a seconda dell’anzianità di servizio, un infermiere specializzato 1.053 euro, un medico 1.516 euro – pari a un dirigente pubblico di secondo livello e a un preside di scuola -, un impiegato intorno agli 800 euro e oltre.

Aumenti stipendi dicembre 2023 anche ai precari: ecco perché e come avverrà l’accredito

La maggiorazione dello stipendio, secondo quanto prevede il decreto legge 145 del 2023, dovrà essere corrisposta anche ai precari della Pubblica amministrazione, ovvero ai dipendenti che abbiano un contratto a tempo determinato. Ne deriva che, le amministrazioni pubbliche che anticiperanno agli impiegati di ruolo l’aumento una tantum a dicembre prossimo, dovranno scomputare nelle singole mensilità l’anticipo già erogato a fine 2023 per il personale di ruolo.

Tuttavia, l’indennità di vacanza contrattuale maggiorata di 6,7 volte dovrà essere riconosciuta a tutto il personale, compresi i lavoratori a tempo determinato. Ne consegue, pertanto, che i lavoratori di ruolo nella Pa riceveranno l’aumento a dicembre scomputando l’eventuale spettanza nel 2024. Per questa platea, dunque, il calcolo dovrà avvenire a consuntivo, scomputando dalle singole mensilità la nuova indennità di vacanza contrattuale e sottraendo quanto già versato a dicembre. Diversamente, i precari riceveranno l’incremento nelle singole buste paga del 2024.

Incrementi retribuzioni per il nuovo contratto statali 2022-2024: casi particolari

Il calcolo si potrebbe complicare per i passaggi a lavoro part time, o per le aspettative e la maternità. In tutti questi casi, nel 2024 si dovrà procedere con una restituzione di quanto già anticipato nella busta paga di dicembre 2023.

Il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale maggiorata potrebbe essere effettuato mese per mese anche in quegli enti locali (quali Regioni, Comuni e altri) che provvedano al pagamento degli stipendi dei dipendenti con risorse proprie. Per questi enti, infatti, è difficile immaginare che riescano a trovare risorse in poco tempo per procedere con il pagamento una tantum nel cedolino di dicembre 2023.